Art. 755 c.c. Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede

In caso d’insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.

Funzione della norma

L’art. 755 c.c. è norma speciale di chiusura del sottosistema formato dagli artt. 752, 754 e 756 c.c.: l’art. 752 c.c. pone la regola generale del concorso dei coeredi nel pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote; l’art. 754 c.c. disciplina il pagamento del debito e la rivalsa del coerede che abbia pagato oltre la propria parte; l’art. 755 c.c. regola, in modo ancora più specifico, il caso di insolvenza di un coerede relativamente alla sua quota di debito ipotecario, stabilendo che tale quota sia ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi. L’art. 753 c.c., invece, riguarda una fattispecie diversa, gli immobili gravati da rendita redimibile e la loro stima o affrancazione, e non va sovrapposto al debito ipotecario dell’art. 755 c.c.; l’art. 756 c.c. rileva solo in funzione distintiva, perché il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salva l’azione ipotecaria sul fondo legato, sicché l’art. 755 c.c. opera nel perimetro degli eredi e dei coeredi, non dei legatari.

La ratio: coordinare garanzia reale e riparto interno

La funzione pratica dell’art. 755 c.c. è impedire che, in presenza di un debito ereditario assistito da ipoteca, l’insolvenza di uno dei coeredi lasci scoperta in via definitiva la relativa quota interna, scaricandola in modo casuale sul coerede che abbia pagato o su quello nel cui lotto sia caduto il bene gravato. La norma realizza un coordinamento tra il piano reale della garanzia ipotecaria e il piano obbligatorio interno di contribuzione fra coeredi: l’art. 754 c.c. afferma che gli eredi sono tenuti verso i creditori personalmente in proporzione della quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero, mentre l’art. 755 c.c. aggiunge che, se uno dei coeredi è insolvente, la sua quota di debito ipotecario si redistribuisce proporzionalmente sugli altri coeredi.

Ne deriva che il creditore ipotecario conserva la possibilità di soddisfarsi sul bene gravato secondo la regola della garanzia reale, ma tale facoltà non esaurisce la regolazione interna, che continua a essere governata dal riparto per quote dell’art. 752 c.c., dalla rivalsa dell’art. 754 c.c. e dalla speciale ripartizione suppletiva dell’art. 755 c.c. in caso di insolvenza di uno dei coeredi.

Errori frequenti

  • Ritenere che l’insolvenza di un coerede estingua la sua quota di debito ipotecario senza redistribuzione. La quota insoluta va ripartita proporzionalmente tra tutti gli altri coeredi.
  • Confondere la ripartizione suppletiva dell’art. 755 c.c. con la regola generale di riparto dell’art. 752 c.c. La prima opera solo come correttivo specifico per l’insolvenza di un coerede riguardo al debito ipotecario, non come regola generale sui debiti ereditari.

Cosa fare

Va accertata l’effettiva insolvenza del coerede inadempiente rispetto alla propria quota di debito ipotecario, presupposto per l’applicazione della ripartizione suppletiva.

Va calcolata la redistribuzione della quota insoluta in proporzione tra gli altri coeredi, tenendo distinto questo meccanismo dal riparto generale dell’art. 752 c.c. e dalla rivalsa dell’art. 754 c.c.

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