Successione di coeredi nel rapporto di locazione e indennità di avviamento (Cass. civ. Sez. 3 n. 17112 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di successione mortis causa di più coeredi in un rapporto di locazione non ancora esaurito, non si configura una successione in un singolo rapporto di debito, ma l’assunzione dell’intera posizione contrattuale, con la conseguente formazione di una comunione di godimento. Ciascun coerede è legittimato a gestire il rapporto, anche sul piano giudiziario, nell’interesse di tutti, salvo che emerga un esplicito dissenso degli altri. Quanto all’indennità di avviamento, l’esecuzione del provvedimento di rilascio è condizionata alla sua corresponsione; fino a quel momento la ritenzione dell’immobile da parte del conduttore è legittima e non configura mora nella riconsegna ai sensi dell’art. 1591 c.c., né fonte di danno risarcibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, confermando la sentenza di primo grado, condannava la ricorrente al pagamento dell’indennità per la perdita dell’avviamento dovuta alla società conduttrice in relazione a un contratto di locazione commerciale. La ricorrente, succeduta mortis causa quale coerede nell’originario rapporto di locazione, aveva eccepito in compensazione un proprio credito per canoni non corrisposti nel periodo successivo alla scadenza del contratto, sostenendo che la conduttrice fosse rimasta illegittimamente nella detenzione dell’immobile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi. Ha precisato che la successione in un rapporto contrattuale non ancora estinto non dà luogo a obbligazioni parziarie ex art. 754 c.c., ma a una comunione di godimento, in cui ciascun comunista agisce legittimamente anche nell’interesse degli altri, salvo dissenso espresso.
Quanto alla dedotta mora nella riconsegna, la Corte ha ricordato che il diritto del locatore al risarcimento ex art. 1591 c.c. non sorge quando il conduttore trattiene l’immobile in attesa della corresponsione dell’indennità di avviamento ex artt. 34 e 69 della legge n. 392/1978, poiché tale corresponsione è condizione per l’esecuzione del rilascio. La ritenzione avviene de iure e impedisce la nascita della mora e dell’obbligo risarcitorio. L’eventuale domanda per un diverso utilizzo dell’immobile avrebbe richiesto una tempestiva allegazione, nella specie non effettuata.
Infine, la Corte ha ritenuto infondata la censura di omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, essendo stata questa implicitamente decisa, e ha dichiarato inammissibile il motivo sulle spese, trattandosi di potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e rigetto della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla controricorrente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 754 c.c. – Pagamento dei debiti e rivalsa
- Art. 1591 c.c. – Danni per ritardata restituzione
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata