Quota B pensione spettacolo, massimale retributivo non abrogato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8411 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensioni dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B”, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182 del 1997. Tale limite non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182 del 1997. La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è coessenziale alla disciplina, poiché contribuisce a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale e si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS.
Il Fatto
Il lavoratore, iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ha chiesto la riliquidazione dei supplementi di pensione maturati a carico della gestione ex ENPALS, senza l’applicazione del massimale pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda esclusivamente per i ratei relativi al periodo successivo al 1° luglio 2014.
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria. Il lavoratore ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare il giudicato interno su un capo della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte disattende l’eccezione di giudicato interno. Poiché il motivo di ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d’Appello sull’abrogazione del massimale pensionabile, il computo della quota B rappresenta un tema ancora controverso, che nessun giudicato può precludere.
Il giudicato non si forma sulle singole affermazioni della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto. Ove l’impugnazione investa anche uno solo degli elementi della sequenza minima fatto/norma/effetto, nessun giudicato interno può dirsi formato, come già affermato dalla Cass. n. 28565 del 2022.
Nel merito, il motivo è fondato. La Corte richiama il principio già enunciato in cause sovrapponibili (Cass. n. 35136 del 2024; Cass. n. 23988 del 2024) e in altre pronunce (Cass. n. 36056 del 2022; Cass. n. 15651 del 2023; Cass. n. 31952 del 2024): il limite non è stato abrogato né espressamente, né per incompatibilità con l’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182 del 1997.
A tali conclusioni la Corte è giunta sulla scorta dell’interpretazione letterale e sistematica della normativa e dell’analisi della sua evoluzione diacronica, verificandone la compatibilità con la Costituzione e vagliando gli argomenti contrari (Cass. n. 24245 del 2023). Il controricorrente non ha addotto argomenti idonei a rimeditare l’orientamento costante.
Segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Roma.
Nota della Redazione
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