Fondo di garanzia: titolo esecutivo necessario verso la società incorporante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8569 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS la corresponsione del TFR a carico del Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982 sorge non con la cessazione del rapporto, ma al verificarsi dei presupposti di legge, che impongono la verifica del credito mediante insinuazione al passivo del fallimento del datore, ove questi sia fallibile, ovvero, in alternativa, il previo esperimento dell’esecuzione forzata individuale. In ogni caso, l’azione esecutiva presuppone la formazione di un titolo esecutivo nei confronti del legittimo contraddittore. In caso di fusione per incorporazione, la società incorporante subentra alla società estinta e il titolo esecutivo deve essere conseguito nei confronti della prima, non potendosi fare riferimento a un provvedimento monitorio emesso nei confronti di una società già cancellata, che è tamquam non esset. Il canone dell’ordinaria diligenza non esime il lavoratore dal munirsi di un valido titolo esecutivo, che costituisce presupposto logico dell’intervento del Fondo.
Il Fatto
Una lavoratrice, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, richiedeva all’INPS l’intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR maturato presso una società a responsabilità limitata, cancellata dal registro delle imprese a seguito di fusione per incorporazione in altra società, a sua volta estinta per incorporazione in una società statunitense. L’istanza di fallimento proposta nei confronti della società originaria era stata respinta per il decorso del termine annuale dalla cancellazione, mentre il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti era rimasto ineseguito a causa dell’irreperibilità della società e dell’assenza di beni aggredibili. L’INPS respingeva la domanda amministrativa, contestando l’assenza di un valido titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha confermato la pronuncia di merito, che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell’INPS per l’accesso al Fondo di garanzia. La Suprema Corte ha ribadito che il diritto alla prestazione previdenziale sorge solo al perfezionarsi dei presupposti previsti dall’art. 2 della legge n. 297 del 1982, distinguendo tra l’ipotesi in cui il datore sia soggetto alla legge fallimentare e quella in cui, non essendolo, il lavoratore debba esperire l’esecuzione forzata. In ogni caso, è necessaria la previa consacrazione del credito in un titolo esecutivo, quale elemento indefettibile per l’accesso al Fondo. La Cassazione ha quindi escluso la rilevanza del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di una società già estinta, precisando che tale provvedimento è privo di effetti, e ha affermato che il titolo esecutivo avrebbe dovuto essere conseguito nei confronti della società incorporante, quale successore universale della società estinta ai sensi dell’art. 2504-bis cod. civ..
La Corte ha anche superato l’eccezione della ricorrente basata sul canone dell’ordinaria diligenza, osservando come tale criterio riguardi le modalità dell’azione esecutiva e non già la necessità di munirsi di un titolo. Proprio la necessità di formare un titolo esecutivo nei confronti del legittimo contraddittore è stata ritenuta condizione imprescindibile per l’attivazione del Fondo, in quanto consente di cristallizzare il credito e di salvaguardare l’esercizio del diritto di surroga dell’ente previdenziale. Il richiamo all’aleatorietà e all’antieconomicità dell’azione esecutiva nei confronti della società estera è stato considerato un posterius, non potendo tale valutazione prescindere dalla sussistenza di un titolo che ne dimostri per tabulas l’impraticabilità.
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Nota della Redazione
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