Quota B pensioni spettacolo: massimale retribuzione non abrogato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8407 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensioni in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.Lgs. n. 182 del 1997. Tale limite non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, d.Lgs. n. 182 del 1997. La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti quanto all’entità delle prestazioni e alle condizioni di accesso rispetto alla generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS.
Il Fatto
Il lavoratore, iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, aveva chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico maturato a carico della gestione ex ENPALS con decorrenza febbraio 2012, senza l’applicazione del massimale pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971 ai fini della determinazione della c.d. quota B. La domanda era stata accolta in primo grado e la pronuncia confermata dalla Corte d’Appello di Firenze.
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell’art. 4 d.Lgs. n. 182 del 1997, per avere il giudice di merito escluso l’operatività del limite massimo della retribuzione pensionabile nel calcolo della quota maturata dopo il 31 dicembre 1992. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ha disatteso l’eccezione di giudicato interno sollevata dal controricorrente. Il motivo di ricorso contesta in radice le argomentazioni sull’abrogazione del massimale per la quota B: il computo di tale quota resta dunque tema controverso, che nessun giudicato può precludere.
Il giudicato non si forma sulle singole affermazioni della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, quella che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto. Ove l’impugnazione investa anche uno solo degli elementi della sequenza minima fatto/norma/effetto, nessun giudicato interno può dirsi formato, come già affermato in Cass. n. 28565 del 2022.
Nel merito il motivo è stato ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il principio già espresso in cause sovrapponibili (Cass. n. 35136 del 2024; Cass. n. 23988 del 2024), secondo cui il limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971 non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, d.Lgs. n. 182 del 1997.
A tale conclusione la Corte è giunta mediante l’interpretazione letterale e sistematica della normativa e l’analisi della sua evoluzione diacronica, verificandone la compatibilità con la Costituzione e vagliando gli argomenti contrari (fra le molte, Cass. n. 24245 del 2023). Il controricorrente non ha addotto argomenti idonei a rimeditare l’orientamento costante.
Ne è seguito l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, perché riesamini la controversia uniformandosi ai principi ribaditi e pronunci anche sulle spese.
Nota della Redazione
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