Decadenza disciplinare e conoscenza effettiva dell’infrazione da parte dell’UPD (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19859 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della decadenza dalla contestazione disciplinare, rileva esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente, regolarmente investito del procedimento, acquisisce una notizia di infrazione di contenuto tale da consentirgli di avviare correttamente il procedimento. La verifica dell’epoca di quella conoscenza costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Non è sufficiente allegare la completezza della relazione ispettiva successiva, se non si indicano i passaggi da cui risulti che il quadro conoscitivo dell’amministrazione era incompleto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a un docente dall’amministrazione scolastica, per violazione del termine decadenziale previsto dall’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. Il giudice di appello ha ritenuto che, alla data dell’8 giugno 2021, quando fu formulata la contestazione, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari conosceva già gli episodi di assenza ingiustificata, comunicati dal dirigente scolastico con nota anteriore al deposito della relazione del 18 maggio 2021.
Il Ministero dell’istruzione e l’Ufficio scolastico regionale hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistiti dal lavoratore con controricorso. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che le segnalazioni precedenti erano parziali e frammentarie e che solo la relazione ispettiva del 18 maggio 2021 aveva fornito all’ufficio un quadro organico degli addebiti. La Corte ha richiamato il principio per cui assume rilievo il momento in cui l’ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione idonea a fondare l’avvio del procedimento, secondo la propria precedente Cass. Sez. L n. 16706 del 2018.
Il Collegio ha osservato che la Corte territoriale aveva accertato in fatto che, quanto meno alla data del 3 maggio 2021, l’ufficio aveva piena conoscenza degli episodi contestati solo l’8 giugno 2021, poiché la relazione ispettiva nulla aveva aggiunto sul tema specifico. Con la doglianza, quindi, l’amministrazione non denunciava una violazione di legge, ma sollecitava una rivisitazione dell’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
La Corte ha rilevato che il motivo si risolveva in una mera affermazione, priva di riferimenti sulla specificità e sulla localizzazione, circa la necessità della previa acquisizione della relazione per la piena conoscenza degli illeciti: l’amministrazione ha omesso di illustrare i passaggi della relazione da cui emergesse l’incompletezza del quadro conoscitivo.
Il secondo motivo deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e per contraddittorietà della motivazione. La Corte ha escluso il vizio, perché il giudice di appello ha analizzato contestazione e licenziamento giungendo alla conclusione che i fatti posti a fondamento del recesso erano già conosciuti in epoca precedente; ogni ulteriore doglianza si risolveva in una contestazione dell’accertamento fattuale.
Il terzo motivo prospettava l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché il provvedimento di licenziamento richiamava la relazione ispettiva e dunque il comportamento complessivo del docente. La Corte ha dichiarato la censura inammissibile, non essendo dedotto l’omesso esame di un fatto storico, bensì una diversa lettura degli atti (Cass. Sez. 2 n. 2961 del 2025). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e distrazione in favore dei difensori antistatari. Quanto all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte ha escluso l’applicabilità della norma alle amministrazioni statali, istituzionalmente esonerate dal versamento del contributo per via della prenotazione a debito (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020).
Nota della Redazione
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