Ricorso tardivo e decorrenza del termine lungo nel rito lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8566 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, l’art. 429, comma 1, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 53, comma 2, d.l. n. 112/2008, conv. con modif. dalla legge n. 133/2008, prevede che il giudice all’udienza di discussione decida la causa e proceda alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto. In tal caso, in analogia con l’art. 281-sexies cod. proc. civ., il termine lungo per impugnare ex art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla data della pronuncia, che equivale alla pubblicazione prescritta dall’art. 133 cod. proc. civ., con esonero della cancelleria dalla comunicazione. Solo nella residuale ipotesi di particolare complessità, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito ai sensi dell’art. 430 cod. proc. civ., il termine decorre dalla comunicazione dell’avvenuto deposito. Nelle controversie previdenziali, fondate su omissioni contributive, non opera la sospensione feriale dei termini.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione davanti al Tribunale avverso l’avviso di addebito e il presupposto verbale unico notificati dall’INPS per omissioni contributive e conseguente decadenza da agevolazioni. Il Tribunale accoglieva il ricorso e annullava l’avviso di addebito.

La Corte d’Appello, in riforma, accoglieva l’impugnazione dell’Istituto e, dopo parziale riconteggio, condannava la società al pagamento della somma indicata. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con nove motivi; l’INPS eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione preliminare di inammissibilità per tardività, ritenendola fondata e assorbente rispetto ai nove motivi.

La sentenza impugnata risultava pubblicata, con lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione, in data 03.07.2018. Da quella data decorreva il termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ., con scadenza il 03.01.2019. Il ricorso era stato notificato via posta elettronica certificata il 04.01.2019, senza che il giorno di scadenza fosse festivo.

Il Collegio esclude l’operatività della sospensione feriale, trattandosi di controversia sottoposta al rito lavoro e fondata su omissioni contributive e richiesta dei contributi omessi, richiamando Cass. Sez. Un. n. 2145 del 2021.

Quanto alla decorrenza, la Corte rileva che la tesi del ricorrente — pubblicazione con deposito in cancelleria il 04.07.2018 — è smentita dalla stessa copia conforme depositata, ove si legge che all’udienza del 03.07.2018 il Presidente, assistito dal cancelliere, ha dato lettura del dispositivo e ha contestualmente depositato la motivazione.

Il principio è confermato dal richiamo a Cass. n. 3394 del 2021 e Cass. n. 13617 del 2017: la pubblicazione coincide con la lettura del dispositivo e il deposito contestuale della motivazione, con esonero della cancelleria dalla comunicazione. Il ricorso è dunque tardivo e inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si dà atto dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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