Accertamento del rapporto di pubblico impiego di fatto e differenze retributive ex (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8085 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati con la pubblica amministrazione, la sussistenza dell’elemento della subordinazione va individuata sulla base di una serie di indici sintomatici — la collaborazione, la continuità della prestazione e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’ente — da valutarsi criticamente e complessivamente, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità. Il rapporto di lavoro subordinato con ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell’art. 2126 cod. civ., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione. Gli artt. 7 e 35 del d.lgs. n. 165/2001 hanno carattere imperativo e determinano la nullità del contratto.
Il Fatto
Il lavoratore aveva svolto attività in favore di un’azienda sanitaria regionale in forza di contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati ex art. 7 d.lgs. n. 165/2001. Il Tribunale aveva accertato la natura subordinata del rapporto, ma aveva escluso la conversione e l’applicazione dell’art. 2126 cod. civ..
La Corte d’appello, in accoglimento dell’appello del lavoratore, aveva invece riconosciuto la natura subordinata del rapporto e condannato l’azienda al pagamento delle differenze retributive, quantificate nei termini richiesti e inferiori a quelle accertate dal consulente tecnico d’ufficio. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal lavoratore con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
I tre motivi del ricorso principale sono stati trattati congiuntamente per la loro intima connessione. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata, contestando la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia. Sul punto sono richiamate Cass. n. 3741/2004, Cass. n. 6219/2005, Cass. n. 15952/2007, Cass. n. 18421/2009, Cass. n. 4905/2020 e Cass. n. 19989/2017.
Nel merito, le censure non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato la protrazione dell’attività per oltre cinque anni, lo svolgimento di prestazioni riferibili all’attività ordinaria dell’ufficio e l’amissione dell’azienda sulla necessità di prorogare i contratti per la cronica carenza di personale, nonché la sottoposizione alle direttive del responsabile dell’ufficio e il controllo sull’attività svolta.
La Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini della qualificazione come rapporto di pubblico impiego, rileva che il dipendente sia effettivamente inserito nell’organizzazione pubblicistica e adibito a un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’ente, non rilevando in senso contrario né l’assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di rapporto a termine, né che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme sul divieto di nuove assunzioni (Cass. n. 10551/2003, Cass. n. 17101/2017). Anche per i contratti formalmente di collaborazione coordinata e continuativa la subordinazione si desume dagli indici sintomatici (Cass. n. 18/2019, Cass. n. 28459/2018).
I motivi sono stati pertanto dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., avendo la sentenza deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza consolidata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che gli artt. 7 e 35 del d.lgs. n. 165/2001 hanno carattere imperativo e che il rapporto nullo ricade nell’art. 2126 cod. civ., con diritto al trattamento retributivo (Cass. n. 9592, 9591, 7491, 7335 del 2018).
Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ.: notificata la sentenza il 6 febbraio 2020, il termine breve, tenuto conto della sospensione COVID, era spirato il 10 giugno 2020, mentre il controricorso è stato notificato il 18 giugno 2020. Le spese sono poste a carico della parte ricorrente principale, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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