Quota B pensione lavoratori dello spettacolo resta il massimale giornaliero (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8569 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, corrisposti dalla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo presso l’Inps, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, co. 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, co. 10, d.lgs. n. 182/1997. Tale limite non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, co. 8, d.lgs. n. 182/1997. La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti quanto a entità delle prestazioni e condizioni di accesso. Il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, onde l’impugnazione che investa uno solo degli elementi della sequenza fatto/norma/effetto ne preclude la formazione.

Il Fatto

Il ricorrente, lavoratore dello spettacolo, aveva chiesto il ricalcolo dei supplementi del proprio trattamento pensionistico, da quantificarsi senza applicare alla quota B il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile stabilito, per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 12, co. 7, d.P.R. n. 1420/1971. La Corte d’appello di Roma aveva confermato la pronuncia di primo grado, che aveva parzialmente accolto la domanda, ritenendo che il limite non fosse più vigente per la quota B, regolata dai nuovi criteri del d.lgs. n. 182/1997.

Avverso la sentenza l’Inps ha proposto ricorso per un motivo, illustrato da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso, eccependo il giudicato interno su un capo della decisione e sollevando questione di legittimità costituzionale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione di giudicato interno. Il motivo di ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d’appello sull’abrogazione del massimale pensionabile per la quota B. La quantificazione di tale quota resta dunque tema controverso e nessun giudicato interno può precluderne l’esame, richiamandosi i precedenti resi in cause sovrapponibili (Cass. 35136/24, Cass. 23988/24).

Il giudicato non si forma sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto. Ove l’impugnazione investa anche uno solo degli elementi della sequenza fatto/norma/effetto, nessun giudicato interno può dirsi formato (Cass. 28565/22, Cass. 24249/24).

Nel merito, la questione riguarda i trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo e la determinazione della quota B. La quota A corrisponde all’importo delle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, secondo la normativa previgente; la quota B all’importo relativo alle anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 (art. 13, lett. a e b, d.lgs. n. 503/1992).

Sul punto è intervenuta la Corte con Cass. 36056/22, seguita da altre (Cass. 38018/22, Cass. 870/23, Cass. 1775/23, Cass. 35132/24), affermando che nella determinazione della quota B non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite dell’art. 12, co. 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, co. 10, d.lgs. n. 182/1997. Tale limite non è stato abrogato né espressamente, né per incompatibilità con l’art. 4, co. 8, d.lgs. n. 182/1997. La fissazione del tetto è coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti.

Quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale, secondo cui l’interpretazione dell’art. 4, co. 8, d.lgs. n. 182/1997 contrasterebbe con la legge delega n. 335/1995, la Corte richiama C. Cost. n. 202/08, che ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità della tutela previdenziale, purché non sia compromessa la realizzazione delle finalità dell’art. 38 Cost., e C. Cost. n. 173/86, secondo cui la Carta non richiede una necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate.

La sentenza impugnata, non essendosi attenuta a tali principi, è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

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