Riapertura del procedimento disciplinare e conoscenza dei fatti reato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4062 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si risolva nella mera confutazione della valutazione compiuta dal giudice di merito, nel discrezionale apprezzamento del materiale istruttorio, circa l’idoneità della documentazione trasmessa dall’ufficio requirente a integrare la piena conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti e a costituire il dies a quo per il computo dei termini di contestazione. L’informativa ex art. 129 d.lgs. n. 271/1989 assolve tale funzione solo se idonea a dare contezza dei fatti e della loro rilevanza disciplinare. La mera comunicazione della sottoposizione a misura cautelare, recante la sola indicazione delle norme violate, non equivale all’ordinanza applicativa corredata del riferimento ai fatti ascritti. Il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se plausibilmente motivato.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un ente locale, aveva impugnato il licenziamento disciplinare irrogato ai sensi dell’art. 25 bis CCNL Enti Locali del 6.7.1995. Il procedimento era stato riaperto dopo la definizione del processo penale, nel quale la Corte d’Appello di Salerno aveva dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati ascritti.

Il Tribunale di Vibo Valentia e, in secondo grado, la Corte d’Appello di Catanzaro avevano rigettato la domanda. I giudici di merito avevano ritenuto infondate le eccezioni di tardività della contestazione e della ripresa del procedimento, osservando che il termine di venti giorni previsto dalla contrattazione collettiva applicabile ratione temporis era stato rispettato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 CCNL 22.1.2004 e 129, comma 3 bis, d.lgs. n. 271/1989. Il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver escluso che l’informativa trasmessa dall’Ufficio Requirente all’ente datore integrasse la conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare e costituisse il dies a quo per il computo dei termini di inoltro della contestazione.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. La censura si esaurisce nella mera confutazione della valutazione cui il giudice di appello è pervenuto nel discrezionale apprezzamento del materiale istruttorio, in ordine all’idoneità del documento inviato dalla Procura a dare piena contezza dei fatti ascritti e della loro rilevanza disciplinare.

Tale valutazione è plausibilmente fondata sulla peculiarità della documentazione ricevuta. Non si trattava dell’ordinanza applicativa della misura cautelare coercitiva, corredata del riferimento ai fatti contestati, ma della mera comunicazione dell’avvenuta sottoposizione alla misura, recante la sola indicazione delle norme violate.

La Corte conferma quindi l’orientamento secondo cui il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando questa risulti logicamente e plausibilmente argomentata. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, con liquidazione in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

La Corte dà altresì atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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