Tari, esenzione superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati (Cass. civ. Sez. V n. 8596 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Tari, le superfici nelle quali si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili agli urbani sono escluse dalla tassazione, senza che rilevi l’occasionale formazione di rifiuti urbani. L’art. 1, comma 649, l. n. 147/2013 va interpretato nel senso che l’avverbio di tempo equivale a non esclusivamente: l’esenzione opera quando i rifiuti speciali si formino in misura prevalente. Il giudice tributario può disapplicare la delibera comunale di assimilazione adottata senza la concreta individuazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Spetta al contribuente provare la destinazione delle superfici alla produzione di rifiuti speciali e il loro smaltimento autonomo; l’accertamento sulla idoneità dei locali a produrre rifiuti speciali è riservato al giudice di merito.
Il Fatto
Una società concessionaria del servizio di gestione dei rifiuti proponeva appello avverso la sentenza con cui la CTP aveva accolto il ricorso di una società contribuente contro un avviso di pagamento relativo alla Tari per l’anno 2019. La CTR rigettava il gravame, confermando che la contribuente aveva fornito la prova della produzione prevalente di imballaggi terziari, non assimilabili agli urbani, e del loro smaltimento autonomo.
La concessionaria ricorreva quindi per cassazione con tre motivi, deducendo la nullità della sentenza per difetto di motivazione, la violazione dell’art. 2697 c.c. e una motivazione illogica e contraddittoria. La contribuente resisteva con controricorso; il Comune non svolgeva difese.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il percorso dei tre motivi e ne dichiara due inammissibili e uno infondato. Con il primo motivo la ricorrente censurava il difetto assoluto di motivazione, sostenendo che la CTR avesse frainteso la decisione di primo grado. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.
Anzitutto per violazione del principio di autosufficienza: la ricorrente ha omesso di trascrivere, nei passaggi significativi, la sentenza di primo grado, precludendo alla Corte la verifica dei suoi assunti. In secondo luogo, la motivazione impugnata non scende sotto il minimo costituzionale, poiché la CTR ha argomentato in modo congruo che, non essendo stato impugnato il capo relativo alla disapplicazione dell’art. 33 del Regolamento Tari comunale, quel punto era passato in giudicato.
La Corte conferma il quadro di riferimento: la dichiarazione comunale di assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani implica la concreta individuazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, perché solo così si valuta se l’assimilazione comporti rischi per la salute e l’ambiente. In difetto, il giudice tributario ha il potere-dovere di disapplicare la delibera presupposta, anche d’ufficio.
Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 2697 c.c., per non avere la CTR considerato che le superfici di vendita e i magazzini erano frequentati da clientela e dunque produttivi di rifiuti urbani. Il motivo è inammissibile: la censura non investe l’interpretazione della norma, ma la ricostruzione della fattispecie concreta, mediata dalla valutazione delle risultanze di causa e riservata al giudice di merito. La CTR, del resto, ha ritenuto che la contribuente avesse assolto all’onere probatorio mediante la comunicazione di variazione, la planimetria, le fatture e i formulari di identificazione.
Il terzo motivo, relativo alla dedotta illogicità della motivazione, è infondato. La CTR ha correttamente applicato l’art. 1, comma 649, l. n. 147/2013: l’esenzione opera quando i rifiuti speciali si formano in misura prevalente, mentre l’occasionale formazione di rifiuti urbani non la esclude. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.