Dichiarazione Tari necessaria per escludere la superficie non imponibile (Cass. civ. Sez. V n. 8595 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’esclusione dalla tassazione delle superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani non opera in via automatica per la sola sussistenza della situazione di fatto. In virtù dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, che pone una presunzione iuris tantum di produttività superabile solo con la prova contraria del detentore, i presupposti dell’esclusione devono essere dedotti nella denuncia originaria o di variazione e riscontrati su elementi obiettivi o idonea documentazione. Sul contribuente grava un onere di informazione funzionale alla delimitazione delle aree escluse dalla superficie imponibile. In difetto di una disciplina regolamentare locale specifica, trova applicazione la disciplina statuale generale, che impone ex ante un obbligo dichiarativo, non essendo sufficiente la dimostrazione ex post della tipologia e dello smaltimento in proprio dei rifiuti.
Il Fatto
Una società proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Roma avverso un avviso di accertamento Tares/Tari relativo agli anni 2013-2017 e al primo semestre 2018, per omessa dichiarazione della superficie imponibile di mq 96 riferita all’occupazione di un locale. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Roma Capitale proponeva appello e la CTR del Lazio accoglieva il gravame, affermando che l’assenza della dichiarazione prevista dall’art. 8, comma 6, del Regolamento Tari impediva di beneficiare dell’esenzione e che, quanto alle sanzioni, andava applicato il cumulo giuridico dell’art. 12 del d.lgs. n. 472/1997. La società ricorreva per cassazione con due motivi; l’ente locale resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, con cui si lamentava la motivazione apparente della sentenza di appello. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e Cass. n. 2876 del 2017, il Collegio ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge rilevante, consistente nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Nel caso concreto la CTR ha reso una motivazione congrua, superiore al minimo costituzionale: il motivo è infondato.
Quanto al primo motivo, la Corte ne conferma l’infondatezza correggendo la motivazione dei giudici di merito. Il presupposto della tassa, per l’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, è l’occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Le deroghe del secondo comma e le riduzioni dell’art. 66 non operano automaticamente, dovendo i relativi presupposti essere dedotti nella denuncia originaria o di variazione.
Il Collegio richiama il principio, già espresso da Cass. n. 3772 del 2013, secondo cui spetta al contribuente delimitare gli spazi e fornire la documentazione idonea a dimostrare le condizioni di esclusione o esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass. n. 17703 del 2004, Cass. n. 13086 del 2006, Cass. n. 17599 del 2009). In tema di TARSU, mentre all’amministrazione spetta provare i fatti fonte dell’obbligazione tributaria, per la quantificazione del tributo grava sull’interessato un onere d’informazione, ponendosi l’esclusione come eccezione alla regola generale (Cass. n. 21250 del 2017, Cass. n. 2623 del 2023).
La Corte precisa che le esclusioni non sono automatiche poiché la norma pone una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo con la prova contraria del detentore, e richiede che le circostanze siano dedotte nella denuncia e riscontrate. Anche ammesso che la contribuente producesse prevalentemente rifiuti speciali non assimilabili, rileva che solo dal 2015, con la deliberazione che ha introdotto il comma 6 dell’art. 8, è stato posto a carico del contribuente l’onere dichiarativo, contestualmente all’abrogazione della lettera g) del comma 2. Le ipotesi di esclusione ex lege essendo tassative, in difetto di specifica regolamentazione locale trova applicazione la disciplina statuale generale, che impone ex ante l’obbligo dichiarativo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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