Procura generale alle liti e ius postulandi dell’agente della riscossione (Cass. civ. Sez. 5 n. 2581 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti conferita dal legale rappresentante dell’agente della riscossione, che investa il difensore della rappresentanza tecnica in una pluralità indeterminata di giudizi tributari, costituisce una procura generale alle liti e non una procura speciale, ed è pertanto idonea a radicare validamente lo ius postulandi del difensore. La validità di tale procura non è inficiata dalla mancata produzione della delibera del consiglio di amministrazione che autorizzi il conferimento, ove la stessa delibera risulti comunque allegata alla procura depositata in giudizio. Il documento processuale prodotto dalla controparte è liberamente valutabile dal giudice, in base al principio di acquisizione, anche a favore della parte che non lo ha prodotto. La statuizione che, sulla base degli atti, dà atto della sussistenza della procura in capo al difensore integra un apparato motivazionale congruo e sufficiente, non censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
La contribuente proponeva opposizione avverso un’intimazione di pagamento, cartelle esattoriali e avvisi di accertamento notificati dall’agente della riscossione, deducendo, tra l’altro, la nullità della costituzione in giudizio della società per carenza di procura alle liti in capo al difensore. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in contumacia dell’agente della riscossione, confermava la decisione. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, lamentando la nullità del primo giudizio e il vizio di motivazione della sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla questione della validità della procura alle liti conferita al difensore dell’agente della riscossione. La contribuente aveva eccepito l’irregolare costituzione del primo giudizio, deducendo che il difensore fosse sfornito di valida procura e che mancasse la delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ritiene inammissibile. La stessa ricorrente aveva depositato, nel giudizio di legittimità, un atto qualificato come “procura speciale”, dal quale emergeva che il legale rappresentante dell’agente della riscossione, autorizzato da delibera del consiglio di amministrazione, aveva nominato procuratori alle liti per tutti i giudizi tributari. La Corte chiarisce che tale atto costituisce una procura generale alle liti, non essendo riferito a un determinato giudizio, e che il difensore era stato correttamente investito dello ius postulandi. Inoltre, il documento, ancorché proveniente dalla parte avversa, è valutabile dal giudice in base al principio di acquisizione degli atti processuali.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene infondato. La sentenza d’appello aveva congruamente motivato, affermando che dagli atti emergeva la sussistenza di valida procura in capo al difensore, rilasciata dal legale rappresentante della società. In relazione alla mancata delibera autorizzativa, la Corte osserva che la ricorrente non aveva indicato la specifica disposizione statutaria che la imponesse e che, in ogni caso, la delibera era stata allegata alla procura generale alle liti.
Il ricorso è pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva dell’agente della riscossione, non vi è luogo a provvedere sulle spese, ma la contribuente è condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro mille ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., per aver agito con abuso del processo.
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Nota della Redazione
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