Accise, cumulabile l’indennità di mora con la sanzione per ritardato versamento (Cass. civ. Sez. V n. 13770 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accise, nel caso di ritardato pagamento è dovuto tanto il pagamento della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto l’indennità di mora e gli interessi per il ritardato pagamento di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995. Le due somme sono cumulabili, poiché l’indennità di mora ha una distinta e autonoma natura risarcitoria, che non si sovrappone alla funzione afflittiva della sanzione tributaria generale. L’esistenza di un indirizzo giurisprudenziale di segno opposto non esclude il cumulo, ma giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di pagamento delle accise sul gas naturale e un atto di contestazione di sanzioni. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso. In appello, la Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo che al tardivo versamento dell’imposta si applicasse solo l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 e non anche l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, perché la prima disposizione conteneva già la sanzione per il ritardato pagamento delle accise.

L’Agenzia delle dogane proponeva così ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. La società intimata non resisteva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo, l’amministrazione denuncia la violazione e l’errata applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1995, censurando la tesi secondo cui l’indennità di mora, di natura risarcitoria, non sarebbe cumulabile con la sanzione, di natura afflittiva.

Il motivo è fondato. La Corte richiama il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide: in tema di accise, in caso di ritardato pagamento sono dovuti sia la sanzione amministrativa sia l’indennità di mora e gli interessi, perché quest’ultima, avendo distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la sanzione tributaria generale.

A sostegno del principio il provvedimento richiama un’ampia serie di precedenti conformi — Cass. n. 19338 del 16/06/2022, Cass. n. 2651 del 27/01/2023, Cass. n. 37937 del 28/12/2022, Cass. n. 33096 del 09/11/2022, Cass. n. 19340 del 16/06/2022, Cass. n. 19339 del 16/06/2022, Cass. n. 16165 del 03/08/2016 e Cass. n. 8553 del 14/04/2011 — e ricorda che la questione è stata oggetto di una complessa disamina dei due indirizzi che si sono contesi il campo.

L’impostazione tradizionale è stata ribadita come corretta, pur essendo stata di recente messa in dubbio da alcuni arresti di segno opposto, segnatamente Cass. n. 22676 del 20/07/2022 e Cass. n. 30034 del 21/11/2018. Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale ha errato a non riconoscere l’ammissibilità del cumulo tra le due disposizioni.

Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata è cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della società. La presenza di due distinti orientamenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese di lite, comprese quelle dei gradi di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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