Notifica avvisi IMU tramite messo comunale e necessità della raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 8597 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica dell’avviso di accertamento, l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, si applica anche ai tributi locali diversi dalle imposte sui redditi. Esso richiede, a differenza dell’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., che l’invio della raccomandata informativa costituisca adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte, anche quando l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia. La sua omissione determina la nullità della notifica degli avvisi di accertamento e, in via derivata, della cartella di pagamento che su di essi si fonda.

Il Fatto

L’agente della riscossione ha notificato alla società contribuente una cartella di pagamento per omesso versamento dell’IMU, riferita a quattro avvisi di accertamento emessi dal Comune impositore. La società ha impugnato la cartella e gli avvisi prodromici, contestando l’omessa notifica degli stessi e deducendo la decadenza del potere impositivo per le annualità risalenti, oltre alla nullità della notifica a mezzo PEC della cartella, proveniente da indirizzo non iscritto in alcun pubblico elenco.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso dichiarando la nullità derivata della cartella per mancata notifica degli atti presupposti. La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello del Comune, rilevando che alla notifica degli avvisi a mezzo messo comunale non aveva fatto seguito la raccomandata recante la comunicazione di avvenuta notifica. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione; la società ha resistito con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla società per violazione del principio di autosufficienza e per l’esistenza di precedenti conformi. L’eccezione è giudicata generica e quindi inammissibile, perché non consente di comprendere a quali doglianze si riferisca.

Nel merito, il ricorrente sosteneva che la norma posta a fondamento della decisione, relativa alla notifica degli avvisi in materia di imposte sui redditi, non fosse applicabile ai tributi locali. La Corte respinge questa lettura e afferma che l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, pur inserito in un testo recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, trova applicazione anche con riferimento a imposte diverse. Il principio è confermato da consolidata prassi giurisprudenziale.

Chiarito l’ambito applicativo, la Corte richiama la regola già affermata in materia: l’art. 60 rinvia sì alla disciplina processualcivilistica, ma esige — a differenza dell’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. — che anche quando l’atto sia consegnato a persona di famiglia l’invio della raccomandata informativa resti adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati. La Commissione tributaria regionale ha quindi fatto corretta applicazione della norma.

Tale rilievo è assorbente di ogni altra questione, compreso il ricorso incidentale condizionato della contribuente. La Corte ricorda che, per dichiarare l’assorbimento di un ricorso incidentale condizionato a seguito del rigetto di quello principale, occorre verificarne preliminarmente l’ammissibilità: la subordinazione dell’interesse a impugnare all’accoglimento del ricorso principale non impone al giudice di legittimità di rilevarne d’ufficio l’eventuale inammissibilità. Constatata l’ammissibilità, senza entrare nel merito delle doglianze incidentali, tale implicita statuizione giustifica la mancanza di accertamento dei presupposti per la condanna al doppio del contributo unificato.

Il ricorso principale è quindi respinto e il ricorso incidentale dichiarato assorbito, con condanna del ricorrente principale alle spese di legittimità e alla declaratoria dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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