Responsabilità ex art. 38 cod. civ. e prova dell’estraneità alla gestione associativa (Cass. civ. Sez. V n. 19836 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, si ricollega a una concreta ingerenza nella gestione dell’ente e trascende la posizione astrattamente assunta nella compagine sociale. Per i debiti d’imposta, che sorgono ex lege al verificarsi del presupposto, risponde solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato. La presunzione collegata alla qualifica formale di legale rappresentante è peraltro superabile: grava sul chiamato a rispondere l’onere di dimostrare la propria estraneità alla partecipazione e alla gestione dell’ente nel periodo di investitura, anche mediante le risultanze del processo penale liberamente valutate dal giudice tributario.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una associazione sportiva dilettantistica un invito alla produzione di documentazione contabile relativa a più anni d’imposta. La richiesta restava solo parzialmente ottemperata, con conseguente revoca delle agevolazioni previste dalla legge n. 398/1991. L’Ufficio contestava inoltre l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e, per il periodo oggetto di causa, determinava un reddito da attività illecita, con ripresa IRES e IRAP e irrogazione di sanzioni.

L’avviso di accertamento veniva notificato anche al soggetto che aveva rivestito la carica di presidente e legale rappresentante dell’associazione nel periodo considerato, al quale l’Amministrazione finanziaria imputava la responsabilità personale e solidale ai sensi dell’art. 38 cod. civ. Il contribuente impugnava l’atto deducendo la propria estraneità ai rilievi. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale delle Marche, in accoglimento dell’appello, annullava l’atto impugnato. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce preliminarmente il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di associazioni non riconosciute, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la responsabilità solidale dei soggetti che hanno agito per l’ente risponde all’esigenza di contemperare l’assenza di pubblicità legale del patrimonio con la tutela dei creditori.

Il collegio richiama in particolare Sez. V n. 5746 del 2007 e, tra le conformi, Sez. VI-V n. 12473 del 2015, Sez. V n. 19486 del 2009, Sez. VI-V n. 4747 del 2020 e Cass. n. 11869 del 2024, nonché Sez. VI-V n. 36470 del 2022, per il principio secondo cui la responsabilità si applica al soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di direzione della gestione complessiva dell’associazione nel periodo considerato. Viene inoltre richiamata Sez. V n. 3093 del 2021, che distribuisce l’onere della prova: chi invoca la responsabilità deve provare la qualità di rappresentante o gestore, mentre grava sul chiamato a rispondere dimostrare la propria estraneità alla gestione nel periodo di investitura.

La Corte rileva che i giudici di appello si sono correttamente conformati a tali principi. La Commissione territoriale ha ritenuto superata la presunzione di responsabilità collegata alla qualità di legale rappresentante, perché il contribuente ha assolto l’onere della prova contraria della propria estraneità alla gestione. Il convincimento è stato tratto da molteplici elementi del procedimento penale, liberamente e razionalmente valutati: la consulenza tecnica che ha accertato l’apocrifia delle firme apposte ai contratti di sponsorizzazione, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio e la posizione di persona offesa assunta dal contribuente.

Il motivo di ricorso è quindi dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. Non è infondato in punto di diritto, perché la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità non già per la sola estraneità agli atti negoziali, ma per l’estraneità in toto alla partecipazione e alla gestione dell’ente. È inammissibile nella parte in cui le censure dell’Avvocatura erariale, di natura meritale, mirano a un nuovo esame delle risultanze istruttorie e a un accertamento fattuale di segno opposto. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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