Omessa pronuncia su costi disconosciuti e obbligo di motivazione del giudice tributario (Cass. civ. Sez. V n. 19538 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di parziale omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta integra la nullità della sentenza per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e non richiede al giudice di legittimità alcun riesame del fatto processuale, trattandosi di questione di diritto. In tema di accertamento dei costi deducibili, il giudice di merito che ne riconosca la parzialità applicando un criterio percentuale parametrato al volume d’affari Iva, senza indicare le ragioni della valutazione e della quantificazione, viola l’art. 109 d.P.R. n. 917/1986 e l’art. 2697 cod. civ., perché rende il proprio giudizio incontrollabile e non accerta la prova della deducibilità.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver notificato un questionario rimasto senza risposta, contestava a un ingegnere libero professionista il conseguimento di maggior reddito professionale per il 2007, disconoscendo numerosi costi ai fini Irpef, Iva e Irap per un valore dichiarato di Euro 49.371,00, oltre accessori e sanzioni. La procedura di accertamento con adesione non sortiva esito positivo.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, che annullava l’avviso. L’Amministrazione appellava e la CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglieva parzialmente il gravame, ricalcolando alcuni costi non riconoscibili e riducendone l’ammontare. Il contribuente ricorreva per cassazione; l’Agenzia resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale denuncia la nullità della sentenza per erronea ricognizione della fattispecie concreta, perché la CTR si sarebbe espressa solo su alcuni costi disconosciuti. L’Amministrazione ne eccepisce l’inammissibilità, sostenendo che si chiederebbe alla Corte un riesame del fatto processuale. La censura è infondata: il contribuente lamenta l’omessa pronuncia su parte della propria impugnativa e pone dunque una questione di diritto.
La CTR, dopo aver chiarito che non si verte in ipotesi di accertamento induttivo puro, si è pronunciata solo sui costi relativi a carburanti, fitti passivi, spese per alberghi e ristoranti e compensi a terzi. Il ricorrente aveva invece domandato l’accertamento della deducibilità di ulteriori oneri — quote di ammortamento, interessi passivi e altre spese documentate — pure disconosciuti. Il vizio di parziale omessa pronuncia sussiste e il ricorso principale va accolto.
Il ricorso incidentale dell’Agenzia censura la violazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2697 cod. civ. per aver la CTR ritenuto la parziale riconoscibilità di costi privi di prova. Sul punto il motivo è fondato. Quanto ai carburanti, la CTR ha riconosciuto le schede compilate in modo incompleto e ha poi ammesso un importo percentuale sul volume d’affari Iva, senza chiarire le ragioni della valutazione, rimasta incontrollabile. Analogo discorso vale per alberghi e ristoranti, ritenuti connaturati all’attività professionale e ammessi in misura percentuale.
Per i fitti passivi, il giudice d’appello ha applicato il principio di cassa senza spiegare perché ritenesse provato che i costi fossero stati effettivamente sopportati, circostanza contestata. Quanto alle prestazioni di terzi per Euro 5.000,00, la CTR ne afferma l’inerenza senza motivare, benché l’Agenzia ne contestasse inerenza, certezza e riferibilità temporale. La Corte accoglie perciò entrambi i ricorsi, cassa la decisione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.