Rinuncia al ricorso principale e spese alla concessionaria vittoriosa (Cass. civ. Sez. V n. 8600 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso principale, intervenuta prima della trattazione, determina l’estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse e la cessazione della materia del contendere, senza che i motivi possano essere esaminati nel merito. Nel giudizio instaurato per contestare la notifica della cartella di pagamento, la concessionaria della riscossione, pur non essendo autrice dell’avviso di accertamento a monte, è parte vittoriosa e ha diritto al rimborso delle spese processuali, poiché la lite ha origine dall’atto di sua competenza. La disciplina del cd. doppio contributo non si applica alle ipotesi di estinzione per rinuncia, avendo natura latu sensu sanzionatoria e non essendo suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Il Fatto
La concessionaria della riscossione notificava al contribuente una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo di imposte, interessi e sanzioni derivanti da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP di Palermo, eccependo l’omessa notifica dell’avviso prodromico e la carenza di motivazione. Il primo giudice accoglieva il ricorso.
L’amministrazione finanziaria proponeva appello e la CTR Sicilia, sede di Palermo, riformava la decisione, ritenendo la nullità della notifica sanata dal raggiungimento dello scopo, per aver il contribuente ricevuto la raccomandata informativa senza ritirarla. Contro tale sentenza il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi; resistevano l’Agenzia delle Entrate e la concessionaria, che proponeva ricorso incidentale sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che il contribuente ha depositato una nota con cui dichiara il proprio difetto di interesse alla pronuncia. Ne deriva la rinuncia al ricorso e, per l’effetto, l’esame dei motivi resta precluso. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto, con cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso principale.
Passando al ricorso incidentale, la Corte ne verifica la fondatezza. La concessionaria ha dedotto la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. per il mancato riconoscimento delle spese in proprio favore, nonostante la propria posizione di parte vittoriosa nel giudizio di merito. Il collegio osserva che la parte soccombente è tenuta a rifondere le spese alla parte vittoriosa e che la lite, avendo avuto origine dalla notifica della cartella di pagamento, ha il suo fulcro in un atto di competenza della concessionaria.
La censura è accolta. Anche la ricorrente incidentale va considerata parte vittoriosa, con diritto al rimborso delle spese processuali, ancorché la contestazione riguardasse la notifica dell’avviso di accertamento, atto di competenza dell’ente impositore. Le spese di merito vengono riconosciute nella stessa misura già liquidata in favore dell’altra parte.
Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della concessionaria, mentre sono compensate nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Infine, la Corte esclude il pagamento del cd. doppio contributo, trattandosi di misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame, non suscettibile — per la sua natura latu sensu sanzionatoria — di interpretazione estensiva o analogica.
Nota della Redazione
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