TARSU: esclusione aree sosta solo se prevista dal regolamento comunale (Cass. civ. Sez. V n. 8599 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, l’esclusione dall’assoggettamento al tributo delle aree destinate a parcheggio non discende automaticamente dalla normativa statale di cui all’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, ma richiede che il regolamento comunale abbia espressamente previsto l’esenzione. Il motivo di ricorso che invochi la disciplina generale statale senza confrontarsi con la previsione regolamentare su cui si fonda la decisione impugnata è inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi. Il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione di merito sulla natura pertinenziale delle aree esterne adibite alla sosta gratuita dei veicoli.
Il Fatto
Un Comune proponeva appello avverso la sentenza con cui la CTP aveva accolto i ricorsi di una società relativi alla TARSU, annullando gli atti impositivi per le annualità 2013-2018. Il primo ricorso era stato accolto per intempestività dell’avviso di accertamento notificato nel 2018, in relazione a una omessa dichiarazione da datarsi al 2012. Gli altri ricorsi erano stati accolti sul rilievo che le aree di parcheggio prospicienti il supermercato non potevano ritenersi produttive di rifiuti, in base al regolamento comunale.
La CTR rigettava il gravame. Il Comune ricorreva per cassazione con due motivi; la società resisteva con controricorso. Il ricorso viene rigettato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993. Il ricorrente sosteneva che, per escludere la produzione di rifiuti, il contribuente debba provare non solo la stabile destinazione dell’area, ma anche che tale uso non comporti produzione di rifiuti, con conseguente assoggettamento al tributo dei parcheggi in via presuntiva.
I motivi sono dichiarati inammissibili e, comunque, infondati. La Corte rileva anzitutto l’erronea indicazione dell’art. 360, primo comma, n. 1) e n. 2), c.p.c. e la genericità del richiamo alla normativa statale. Il ricorso non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che si fonda sui regolamenti comunali succedutisi nel tempo, nei quali il Comune, con riferimento alle aree destinate a parcheggio, aveva previsto l’esclusione dalla tassa.
La Corte richiama la propria giurisprudenza: Cass., Sez. 5, sentenza n. 5047 del 13/03/2015, che esige la prova della stabile destinazione e della mancata produzione di rifiuti; Cass., Sez. 5, sentenza n. 3772 del 15/02/2013, secondo cui deroghe e riduzioni non operano automaticamente. Rileva poi che lo stesso Comune aveva riconosciuto che le esenzioni di natura agevolativa sono subordinate a una esplicita previsione del regolamento comunale, e non aveva disconosciuto che l’area fosse destinata alla sosta gratuita dei veicoli.
La Corte afferma che lo scrutinio sulla natura pertinenziale delle aree adibite alla sosta gratuita costituisce valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Essendo presente una doppia conforme e non avendo il ricorrente dedotto ragioni fattuali differenti, ogni doglianza sul piano motivazionale è preclusa. Irrilevante è che le aree siano “operative”, perché l’adibizione alla sosta gratuita implica inevitabilmente la presenza dell’uomo.
Quanto all’onere probatorio, la Corte precisa che solo al di fuori dei casi di esclusione ex lege grava sul contribuente l’onere di indicare e provare le condizioni di inutilizzabilità (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 21250 del 13/09/2017; Cass., Sez. 5, sentenza n. 2623 del 27/01/2023). Infine, sul profilo della decadenza, in difetto di motivo di impugnazione specifico si è formato il giudicato interno sull’affermazione della CTR relativa all’insussistenza dell’obbligo di nuova dichiarazione.
Nota della Redazione
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