Parchi eolici accatastabili in categoria D/1 anche se destinati a pubblica utilità (Cass. civ. Sez. V n. 924 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria D/1 – Opificio, non emergendo dal sistema normativo alcuna indicazione che ne giustifichi un trattamento differenziato rispetto alle altre centrali. La finalità di pubblica utilità e la natura di servizio pubblico della produzione di energia non incidono sul classamento, poiché questo si fonda sulla destinazione d’uso e sulle caratteristiche intrinseche dell’immobile. Nella determinazione della rendita va computato l’impianto complessivamente inteso, comprensivo delle componenti fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione di generazione energetica. Il quadro normativo di sostegno alle fonti rinnovabili non prevede regole specifiche di accatastamento né esenzioni, e la determinazione della rendita non costituisce presupposto d’imposta.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla società due avvisi di accertamento relativi a quattro aerogeneratori siti in agro di un comune pugliese, rettificandone il classamento e la rendita catastale. La contribuente ha impugnato gli atti e la CTP ha accolto parzialmente il ricorso, riducendo il valore catastale.
Entrambe le parti hanno proposto appello. La CTR, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio e rigettato quello della contribuente, ha confermato l’accatastabilità degli aerogeneratori nella categoria D/1 e la quantificazione del capitale fondiario in euro 400.000,00 a MW installato. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; nelle more è intervenuta incorporazione della ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la classificazione catastale degli impianti eolici. Il collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui i parchi eolici, in quanto centrali elettriche, sono accatastabili nella categoria D/1 – Opificio, non offrendo il sistema normativo indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato (Sez. 5 n. 4028 del 14.03.2012; Sez. 5 n. 24815 del 21.11.2014).
Il criterio discretivo è la destinazione d’uso e la compatibilità con le caratteristiche intrinseche dell’immobile, non la funzione pubblica. L’impianto eolico è un opificio destinato alla produzione di energia. Sono pertanto irrilevanti, sul piano catastale, le considerazioni sulla pubblica utilità dei manufatti: la Corte richiama la giurisprudenza che, per la discarica pubblica e per gli impianti di risalita, ha escluso l’automatica riconduzione alla categoria E, attribuendo rilievo all’esercizio di attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali.
Il collegio sottolinea l’errore di identificare le “finalità istituzionali” dell’ente locale con il “servizio pubblico”, che può essere svolto anche da soggetti privati. Le imprese che forniscono energia elettrica, in quanto esercenti attività commerciali, non hanno ragione di godere di classificazioni differenziate (Sez. 5 n. 2621 dell’11.02.2015). Il d.lgs. n. 28 del 2011, attuativo della direttiva 2009/28/CE, pur delineando un regime di sostegno, non prevede regole specifiche di accatastamento né esenzioni: la determinazione della rendita non è imposta né presupposto d’imposta (Sez. 6-5 n. 3354 del 19.02.2015).
Nella determinazione della rendita va computato l’impianto complessivamente inteso, comprensivo non solo delle componenti immobiliari ma anche di quelle amovibili (navicella, rotore, pale, cabina elettrica), non separabili senza pregiudizio alla funzione di generazione. La Corte esclude l’applicabilità ratione temporis dell’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015, essendo gli accertamenti risalenti al 2014.
Gli altri motivi sono dichiarati inammissibili. Quanto alla motivazione dell’avviso, in caso di attribuzione di rendita a seguito di procedura docfa l’obbligo è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita (Cass. n. 10224 del 2023). La contestazione sul deprezzamento per vetustà è aspecifica, avendo la CTR tenuto conto del deprezzamento nella determinazione del valore. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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