Notifica PEC della cartella esattoriale: irrilevante l’indirizzo del mittente fuori registro (Cass. civ. Sez. V n. 8601 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
I vizi della notificazione degli atti della riscossione, ivi compresa quella eseguita a mezzo PEC, sono sanati quando l’atto ha raggiunto lo scopo, ai sensi degli artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c., e la prova della piena conoscenza si ricava dalla tempestiva impugnazione e dall’allegazione dell’atto in giudizio. In tema di notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto dal quale essa risulta provenire, ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo che il contribuente allegi i pregiudizi sostanziali effettivamente derivati al diritto di difesa. Il vizio di notifica di una singola cartella non travolge l’intimazione di pagamento, essendo possibile una invalidazione limitata alla posta creditoria non notificata.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava a una società tra professionisti, ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, un’intimazione di pagamento relativa a undici cartelle e quattro avvisi di addebito, già notificati e non onorati. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che confermava la validità delle notifiche delle cartelle, dichiarava inammissibile il ricorso e accoglieva soltanto la doglianza relativa a una cartella, per omessa produzione della prova dell’avvenuta notifica.

La società riproponeva le doglianze in appello; anche l’agente della riscossione impugnava la sentenza, sostenendo la ritualità della notifica della cartella esclusa, avvenuta a mezzo PEC. La CTR confermava la decisione di primo grado e dichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello dell’ente di esazione. Contro la sentenza di gravame il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi primo, terzo e quarto, per la loro connessione. Il ricorrente censurava la validità dell’intimazione per il vizio di notifica di una cartella, l’inesistenza della notifica per l’uso di un indirizzo PEC non risultante dai registri pubblici e l’impossibilità di scindere le diverse poste creditorie.

Il passaggio decisivo è la considerazione che gli ipotetici vizi della notificazione sono sanati ai sensi degli artt. 160 e 156, comma 3, c.p.c., poiché è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell’atto: ha ricevuto l’atto, lo ha impugnato tempestivamente e lo ha allegato in giudizio. Il principio, afferma la Corte, vale anche per la notifica via PEC, pure in ipotesi di formato diverso, quando abbia prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e quindi il raggiungimento dello scopo legale.

Quanto alla lamentata estraneità del mittente dagli elenchi ufficiali, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto dal quale essa risulta provenire, occorrendo che la parte contribuente evidenzi i pregiudizi sostanziali derivati al diritto di difesa. Tale prova non era stata data, avendo anzi il ricorrente replicato agli atti con le proprie difese.

Infondata è poi la tesi dell’inscindibilità delle poste creditorie: la CTR ha correttamente operato una invalidazione parziale, limitata alla cartella non notificata e ritenendo valida nel resto l’intimazione di pagamento, potendosi distinguere il fondamento dell’ingiunzione secondo le varie autonome pretese. I tre motivi sono dunque respinti.

Il secondo motivo, di vizio motivazionale, è dichiarato inammissibile per il divieto di cui all’art. 348 ter c.p.c. in presenza di doppia conforme, senza prova di una divergenza delle ragioni di fatto. Il quinto motivo, anch’esso incentrato sul difetto di prova della notifica, è parimenti inammissibile, perché il vizio di motivazione è oggi ricondotto alla sola motivazione apparente. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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