Credito al consumo, onere della prova dell’inadempimento del fornitore (Cass. civ. Sez. I n. 8667 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di credito collegato al consumo, il finanziato che eccepisca l’inadempimento del fornitore dei beni o servizi oppone al finanziatore un fatto impeditivo della pretesa creditoria, che deve essere dedotto e provato da lui stesso ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il collegamento negoziale di fonte legale determina una mera traslazione dell’eccezione di inadempimento dal contratto di finanziamento al contratto collegato, senza invertire l’onere probatorio né applicare il principio di vicinanza della prova. La sola messa in mora del fornitore, in difetto di ulteriori elementi, non integra prova dell’inadempimento né della sua gravità ex art. 1455 cod. civ., necessarie per la risoluzione del contratto di credito ex art. 125-quinquies TUB. Il ricorso che non illustra il contenuto e non localizza gli atti su cui si fonda è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto un finanziamento da una banca, il cui credito era stato poi ceduto a una società. Convenuto in giudizio per il pagamento del residuo, aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo l’inadempimento del fornitore dei servizi oggetto del contratto collegato, nella specie cure odontoiatriche somministrate a un familiare.
Il Giudice di Pace aveva respinto l’opposizione; il Tribunale di Udine, con sentenza del 28 luglio 2023, n. 680, aveva confermato la decisione, rilevando che la parte appellante, pur onerata ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB, non aveva provato l’inadempimento del fornitore, essendosi limitata a invocare una mera messa in mora. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contestava la ritenuta necessità della prova dell’inadempimento del fornitore, assumendo sufficiente la messa in mora ai fini della risoluzione del contratto di finanziamento. Il secondo motivo censurava l’esclusione della legittimazione passiva della società cessionaria del credito.
La Corte ha innanzitutto richiamato la proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, facendone proprie le argomentazioni. Il ricorso è risultato carente sotto il profilo dell’autosufficienza: l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. impone un duplice adempimento, l’illustrazione del contenuto rilevante degli atti e la loro localizzazione nel processo. Nel ricorso non erano descritte le pattuizioni intercorse tra finanziato, finanziatore e fornitore, né il contenuto della dedotta messa in mora, e nessuno degli atti era localizzato.
Nel merito, la Corte ha confermato la corretta applicazione della disciplina dell’onere probatorio. Secondo la lettura dell’art. 125-quinquies TUB, il consumatore, dopo aver inutilmente costituito in mora il fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito solo se ricorrono le condizioni dell’art. 1455 cod. civ.
Richiamando Cass. n. 33933 del 2024, resa in fattispecie analoga, la Corte ha ricostruito il collegamento negoziale nel credito al consumo come collegamento di fonte legale, in cui la finalità del finanziamento entra nel sinallagma contrattuale. Il collegamento consente al finanziato di opporre al finanziatore l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., ma determina unicamente la traslazione dell’eccezione sul contratto collegato, senza mutare la natura di fatto impeditivo della pretesa creditoria: esso va provato dal debitore, secondo i principi generali e non in forza del criterio di vicinanza della prova.
La sentenza impugnata, avendo ritenuto non assolto l’onere di provare il preteso inadempimento del fornitore, ha quindi correttamente applicato il principio. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e, per la definizione conforme alla proposta, alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., oltre al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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