Azione di regresso Inail e insussistenza della sospensione necessaria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8666 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione necessaria del giudizio civile disciplinata dall’art. 75, comma 3, c.p.p. ha natura derogatoria rispetto alla regola generale della separazione dei giudizi e dell’autonoma prosecuzione di ciascuno di essi; essa postula identità non solo di oggetto ma anche di soggetti tra processo penale e processo civile. Ne consegue che non può essere disposta la sospensione ove l’azione di regresso dell’Inail sia esercitata nei confronti della società datrice di lavoro mentre il giudizio penale pendente riguardi il legale rappresentante della stessa, con conseguente difetto dei presupposti della sospensione necessaria. La sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ. è sindacabile dal giudice di legittimità sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione non meramente apparente, non essendo sufficiente il richiamo tautologico al rischio di giudicati contrastanti.

Il Fatto

L’Inail ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo una società, esercitando l’azione di regresso per il recupero della somma corrispondente alle prestazioni economiche erogate in favore di un lavoratore infortunato. A fondamento della domanda l’Istituto ha allegato la responsabilità della datrice di lavoro nell’infortunio, per violazione di norme antinfortunistiche.

Il Tribunale, in via preliminare, ha disposto la sospensione del giudizio, ritenendo pendente l’impugnazione della sentenza penale di primo grado relativa ai medesimi fatti, resa nei confronti del legale rappresentante della società per il reato di cui all’art. 590 cod. pen., e ravvisando in ogni caso il rischio di un conflitto tra giudicati. Avverso tale ordinanza l’Inail ha proposto regolamento necessario di competenza.

La Motivazione della Corte

L’Istituto deduce la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. nonché degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e degli artt. 75, comma 3, 651, 652 e 654 cod. proc. pen., contestando l’esistenza dei presupposti della sospensione. La Corte ritiene il regolamento fondato.

Il Collegio richiama anzitutto il proprio orientamento più risalente, che in fattispecie analoghe aveva escluso i presupposti della sospensione (Cass. n. 2952 del 2001; Cass. n. 16874 del 2004; conforme la più recente Cass. n. 27102 del 2018). In base all’art. 654 cod. proc. pen. l’efficacia della sentenza penale non avrebbe potuto fare stato nei confronti dell’Inail, che non era parte nel giudizio penale, né potevano applicarsi le regole speciali dell’art. 75 cod. proc. pen., poiché l’azione di regresso è diversa da quella restitutoria o risarcitoria che legittima la costituzione di parte civile.

La Corte dà poi conto dell’evoluzione successiva: introdotta per l’Inail la facoltà di costituirsi parte civile nel processo penale per i delitti di omicidio colposo o lesioni personali colpose ex art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, le pronunce più recenti hanno ipotizzato un’equiparazione tra le azioni di restituzione e risarcimento di cui all’art. 74 cod. proc. pen. e l’azione di regresso, ma hanno ugualmente escluso la necessità della sospensione (Cass. n. 11312 del 2017; Cass. n. 17848 del 2020), motivando sulla peculiarità dei casi concreti.

Il fondamento dell’esclusione è ricostruito muovendo dalla natura derogatoria della disposizione, che ne impone un’interpretazione restrittiva (Cass. n. 31919 del 2022, sulla scia di Sezioni Unite n. 13661 del 2019). Le Sezioni Unite hanno osservato che la regola generale resta quella della separazione dei giudizi e che, per operare la sospensione, occorre identità di oggetto e di soggetti tra i due giudizi, alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni (con richiamo a Cass. Sez. Un. n. 6538 del 2010).

Nel caso concreto il giudizio penale è stato promosso nei confronti del legale rappresentante della società e in esso l’Istituto non si è costituito; l’Inail ha esercitato l’azione di regresso verso la società datrice di lavoro dopo la sentenza penale di condanna non definitiva del primo. La non coincidenza dei soggetti è sufficiente a escludere l’operatività dell’art. 75 cod. proc. pen. e, dunque, a negare la sospensione necessaria.

Quanto alla sospensione disposta dal Tribunale “in ogni caso” per il rischio di giudicati contrastanti, la Corte la qualifica come esercizio di una ragione di sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ., sindacabile sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione non meramente apparente (Cass. n. 14146 del 2020). Nel caso in esame la motivazione, sinteticamente resa, è meramente tautologica, perché inidonea a dar conto del valore che l’uniformità dei giudicati assumerebbe nello specifico. Il favore per la separazione dei giudizi comporta l’accettazione del rischio di difformità delle decisioni, fermo restando che non può mai mancare il giusto processo, quello in cui l’applicazione della legge garantisce sempre e pienamente il diritto di difesa. La Corte accoglie quindi il ricorso e dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Arezzo, che provvederà anche sulle spese, fissando il termine di tre mesi dalla pubblicazione per la riassunzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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