Il fondo patrimoniale è revocabile anche per un credito da fideiussione (Cass. civ. Sez. 3 n. 11074 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di costituzione di un fondo patrimoniale è un atto di disposizione a titolo gratuito soggetto ad azione revocatoria ordinaria, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2901, comma 1, n. 1, cod. civ. I presupposti dell’azione esecutiva sui beni del fondo non coincidono con quelli della revocatoria, che mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore e può essere esperita anche da chi non potrebbe agire esecutivamente. Per gli atti a titolo gratuito è sufficiente la scientia damni, consistente nella mera consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie, irrilevante essendo il consilium fraudis e la partecipazione del terzo. La revocatoria non richiede che il credito sia definitivamente accertato né che il creditore dimostri l’impossibilità di soddisfarsi altrove.
Il Fatto
Due coniugi avevano prestato fideiussione a favore di una società, poi fallita, che aveva un’apertura di credito con un istituto di credito. Dopo l’emissione di un decreto ingiuntivo nei loro confronti, il fideiussore aveva donato un immobile alla moglie e i due avevano costituito un fondo patrimoniale sui propri beni. La banca, cessionaria del credito, aveva agito con revocatoria ordinaria avverso entrambi gli atti di disposizione. Il Tribunale di Prato aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la decisione, ritenendo il fondo aggredibile poiché il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. I coniugi hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, con cui i ricorrenti sostenevano l’intoccabilità del fondo patrimoniale, sancita dall’art. 170 cod. civ., quale che fosse l’azione esperita dal creditore. I ricorrenti ritenevano che la revocatoria non potesse superare il limite dei bisogni della famiglia e che il creditore avrebbe dovuto provare che il debito garantito fosse stato contratto per tali scopi. La Suprema Corte chiarisce che l’atto costitutivo del fondo è un negozio di disposizione soggetto a revocatoria e che i presupposti dell’azione esecutiva non sono quelli della revocatoria. Anche al creditore cui è preclusa l’esecuzione può essere riconosciuta l’azione revocatoria, poiché quest’ultima rende il fondo aggredibile solo a certe condizioni e mira a conservare la garanzia patrimoniale.
Esamina poi il secondo motivo, relativo all’art. 2901 cod. civ., rigettando tutte le censure. Quanto alla prima, afferma che un credito litigioso giustifica l’azione revocatoria, senza necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione di quello sul credito. La decisione citata dai ricorrenti non richiede un accertamento definitivo, ma solo l’esistenza di un credito, sia pure controverso.
Sulla seconda censura, la Corte ricorda che la scientia damni non si identifica con la consapevolezza dell’insolvenza del debitore, ma con la conoscenza del danno che l’atto può ragionevolmente arrecare. Tale consapevolezza deve sussistere al momento in cui l’atto pregiudizievole è compiuto, non già al momento dell’assunzione del debito garantito. Riguardo alla terza censura, esclude che il creditore debba dimostrare l’impossibilità di soddisfarsi altrove, essendo sufficiente che l’atto abbia reso più difficile la realizzazione del credito verso il disponente.
Infine, sulla quarta censura relativa alla buona fede del terzo, la Corte ribadisce che per gli atti successivi all’assunzione del debito è sufficiente la scientia damni del debitore, senza che assumano rilievo l’intenzione di ledere la garanzia o la partecipazione del terzo acquirente. La censura si risolve in una richiesta di accertamento fattuale, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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