Intervento adesivo dell’ente impositore nel giudizio contro il concessionario (Cass. civ. Sez. V n. 8718 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario promosso contro il concessionario per la riscossione è ammissibile l’intervento adesivo autonomo dell’ente impositore. L’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 consente l’intervento non soltanto ai soggetti che, insieme al ricorrente, siano destinatari dell’atto impugnato, ma anche alle parti del rapporto tributario controverso, tra le quali va annoverato l’ente impositore titolare della pretesa. La costituzione dell’ente impositore seguita a chiamata tardiva dell’agente della riscossione va pertanto riqualificata come intervento adesivo, con pieno effetto nel giudizio. Ne discende la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante dell’agente della riscossione a mantenere in causa l’ente impositore, anche in vista degli effetti riflessi del giudicato e della responsabilità ex art. 39 d.lgs. n. 112/1999.
Il Fatto
La società concessionaria della riscossione notificava al contribuente una cartella di pagamento per imposta sul reddito soggetta a tassazione separata, relativa al periodo d’imposta 2007, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, nel giudizio veniva convenuta la sola concessionaria, che chiedeva ed otteneva di chiamare in causa l’ente impositore. Il primo giudice dichiarava l’inefficacia della chiamata per tardività e accoglieva parzialmente il ricorso, annullando sanzioni e interessi per difetto della comunicazione preventiva.
Proposti i gravami dell’ente impositore e della concessionaria, nonché appello incidentale del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibili tutti gli appelli, confermando la decisione di primo grado. La concessionaria ricorre in cassazione con quattro motivi; l’ente impositore e il contribuente propongono ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, con i quali la concessionaria censura la declaratoria di inammissibilità dell’appello in ordine all’estromissione dell’ente impositore. Rileva anzitutto il proprio interesse: la presenza dell’ente impositore in giudizio può produrre effetti positivi anche per il concessionario, con riferimento alla documentazione dell’invio della comunicazione preventiva, e impedisce che questi debba rispondere delle conseguenze della lite ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 112/1999.
Nel merito, la Corte ritiene che nel processo tributario sia ammissibile l’intervento adesivo autonomo dell’ente impositore. L’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, a una prima lettura, sembrerebbe limitare l’intervento ai destinatari dell’atto impugnato; la norma, però, richiama anche le parti del rapporto tributario controverso, categoria che comprende l’ente impositore. In via residuale opera inoltre l’art. 105 cod. proc. civ., applicabile al processo tributario per il rinvio dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
La Corte richiama i precedenti Cass. n. 139 del 2004, Cass. n. 255 del 2012 e Cass. n. 24785 del 2021, e osserva che il legislatore ha introdotto il comma 6-bis dell’art. 14, in forza dell’art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 220/2023, che impone la proposizione del ricorso nei confronti di entrambi i soggetti in caso di vizi di notificazione dell’atto presupposto. Sarebbe irrazionale passare da un sistema che vieta all’ente impositore di intervenire a un sistema che ne rende necessaria la partecipazione.
Pertanto la Commissione Tributaria Regionale, in presenza di una chiamata tardiva, avrebbe dovuto riconoscere la qualifica di interventore volontario adesivo all’ente impositore. La Corte accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale dell’ente impositore, dichiara assorbito il ricorso incidentale del contribuente, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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