Motiva apparente nel giudizio tributario: nullità per violazione del minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 16597 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. ad opera dell’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale. L’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, esaurindosi nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con esclusione di ogni rilevanza del difetto di sufficienza. La violazione del minimo costituzionale determina la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e, nel processo tributario, dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992. È affetta da motivazione apparente la sentenza che, in modo del tutto generico ed apodittico, affermi l’operatività di una presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili ai soci di una società cancellata dal registro delle imprese, senza alcuna analisi dei motivi di appello e senza alcuna valutazione in fatto dei presupposti della presunzione medesima, tanto più se basata su un’errata indicazione della percentuale di partecipazione sociale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un atto di accertamento con il quale veniva richiesto, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, il pagamento di IRES, IRAP e IVA per l’anno 2007 in relazione al maggior reddito accertato nei confronti della società a responsabilità limitata di cui la contribuente era socia al 50%, cancellata dal registro delle imprese. L’accertamento si fondava sulla presunzione dell’avvenuta percezione, da parte dei soci, del 50% dei maggiori ricavi non contabilizzati dalla società.
La Commissione Tributaria Provinciale annullava parzialmente l’atto, escludendo IRAP e IVA. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel delineare i motivi di ricorso, ha osservato che il primo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 111 Cost. nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., era fondato.
La Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimo costituzionale, richiamando i propri precedenti (da ultimo Cass. 28 aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543; Cass. 18 agosto 2023, n. 24808). Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non è più consentito censurare in sede di legittimità la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione, essendo l’anomalia motivazionale denunciabile solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Nel caso di specie, tale minimo costituzionale non appariva raggiunto. La Corte territoriale si era limitata ad affermare in maniera del tutto generica ed apodittica che operava la presunzione che le somme evase fossero state percepite dalla contribuente in quanto socia al 100% della società di capitali, senza alcuna analisi dei motivi di appello e senza alcuna valutazione in fatto ai fini dell’applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili, peraltro con una errata indicazione della percentuale di partecipazione della ricorrente, che era del 50% e non del 100%. La sentenza impugnata era pertanto radicalmente nulla per assenza di motivazione.
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, la quale avrebbe provveduto anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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