Tassati gli interessi sull’indennità di esproprio anche se liquidati oltre la misura legale come risarcimento (Cass. civ. Sez. V n. 4300 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, gli interessi “comunque dovuti” per il ritardo nel versamento delle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o risarcitorio, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della l. n. 413 del 1991, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, non operando detta norma alcuna distinzione tra interessi moratori e interessi corrispettivi né fra interessi dovuti in misura legale e interessi dovuti in misura diversa ai sensi dell’art. 1224 c.c. (Rv. 678094-01)
Il Fatto
Due contribuenti, ai quali sono poi subentrati gli eredi, chiedevano il rimborso di circa 44.000 euro di ritenute del 20% operate da un Comune calabrese, ai sensi dell’art. 11, commi 5 e 7, della legge n. 413 del 1991, all’atto del pagamento di somme dovute in esecuzione di una sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria: circa 60.700 euro a titolo di indennità di espropriazione di terreni destinati a edilizia residenziale economica e popolare, circa 145.400 euro a titolo di risarcimento per il ritardo nel pagamento, che li aveva costretti a ricorrere a finanziamenti bancari onerosi, e circa 13.700 euro di interessi legali.
I contribuenti sostenevano che i terreni, espropriati nel 1981 per l’edilizia economica e popolare, erano stati poi destinati dal Comune a un uso diverso da quello pubblico, e che la maggior parte delle somme era un risarcimento del danno emergente privo di valenza reddituale. La Commissione tributaria provinciale e la Commissione tributaria regionale della Calabria respingevano ricorso e appello. Gli eredi ricorrevano in Cassazione con due motivi; in memoria invocavano anche l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. L’Agenzia delle Entrate non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. L’art. 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991 assoggetta a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio, di somme per cessioni volontarie e di somme comunque dovute per acquisizioni coattive relative a terreni destinati a opere pubbliche o a edilizia economica e popolare nelle zone omogenee A, B, C e D del d.m. 2 aprile 1968. La norma armonizza il sistema delle plusvalenze dei redditi diversi (Cass. n. 16231/2004). Per il perfezionamento della fattispecie impositiva basta che la percezione dell’indennità o del risarcimento sia causalmente connessa all’ablazione del bene per un provvedimento di esproprio: sono irrilevanti le vicende successive relative alla realizzazione dell’opera o all’attuazione del piano, che non incidono sulla validità ed efficacia dell’ablazione. La ratio del prelievo è la capacità contributiva, cioè l’aumento di ricchezza legato alla percezione dell’indennità, che si verifica anche se la destinazione pubblica è venuta meno in seguito. La norma guarda alla destinazione urbanistica originaria del terreno, a cui è commisurato il valore del bene perduto.
Non è fondata nemmeno la prospettazione del contrasto con l’art. 1 del Primo Protocollo CEDU, che non trova diretta applicazione negli ordinamenti interni (Cass. n. 32911/2021) e fa salvo il potere degli Stati di assicurare il pagamento delle imposte; i ricorrenti non hanno spiegato come la condotta successiva dell’amministrazione avrebbe reso la ritenuta sproporzionata.
Anche il secondo motivo, sulla tassazione della somma risarcitoria, è infondato. L’art. 11, comma 6, della legge n. 413 del 1991 stabilisce che l’indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al comma 5 costituiscono reddito imponibile; analoga previsione è nell’art. 35 del d.P.R. n. 327 del 2001. Dal dispositivo della sentenza civile risulta che gli interessi per il ritardato pagamento erano stati determinati in misura diversa da quella legale, pari agli interessi passivi pagati alla banca. La norma non distingue tra interessi moratori e corrispettivi, né tra interessi in misura legale e in misura maggiore ex art. 1224 c.c.: anche queste somme sono legittimamente tassate. La CTR aveva motivato in modo erroneo, richiamando la disciplina del risarcimento da occupazione appropriativa, ma la decisione è corretta in diritto e la Corte ne corregge la motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese, essendo l’Agenzia rimasta intimata; sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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