Aree edificabili IMU tra vincoli paesaggistici, parco pubblico e destinazione a servizi (Cass. civ. Sez. V n. 8750 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, la nozione di area fabbricabile non si identifica con quella di edilizia abitativa e non è esclusa dalla presenza di vincoli di destinazione urbanistica, i quali incidono unicamente sul valore venale del bene. L’edificabilità è esclusa solo in presenza di vincoli di inedificabilità assoluta o di destinazioni realizzabili esclusivamente da soggetti pubblici, con preclusione di ogni intervento privato o promiscuo pubblico-privato. I vincoli di inedificabilità assoluta posti dagli strumenti regionali di pianificazione paesaggistica prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale ai sensi dell’art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004. Il giudicato esterno formatosi su annualità diverse non vincola il giudizio relativo ad annualità nella quale rilevano elementi mutevoli, come l’edificabilità del terreno.

Il Fatto

Una società in liquidazione impugna l’avviso di accertamento IMU per l’annualità 2014 emesso da un Comune. La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in parziale riforma, riconosce la fondatezza della pretesa impositiva su alcune aree. La società ricorre per cassazione con sei motivi; il Comune propone ricorso incidentale con due motivi.

La questione centrale riguarda la qualificazione come edificabili, ai fini IMU, di terreni assoggettati a vincoli paesaggistici, a destinazione di parco pubblico e a servizi pubblici, oltre all’efficacia del giudicato esterno formatosi su annualità precedenti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di giudicato esterno basata su pronunce relative alle annualità 2016 e 2017. Il collegio la disattende, rilevando che l’efficacia vincolante del giudicato esterno, nelle imposte periodiche, riguarda solo i fatti costitutivi stabili o tendenzialmente permanenti, non gli elementi mutevoli come l’edificabilità del terreno, suscettibile di modificarsi per effetto di atti amministrativi incidenti sullo sfruttamento urbanistico del bene.

Sui vincoli paesaggistici, la Corte ribadisce che le prescrizioni del piano paesaggistico regionale prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali. Tuttavia l’edificabilità non è esclusa da vincoli specifici, che incidono solo sul valore venale, ed è insussistente solo davanti a vincoli assoluti. La sentenza impugnata non ha verificato se il vincolo imponesse interventi di risanamento conservativo senza incrementi volumetrici, ipotesi che esclude la vocazione edificatoria.

Quanto alle aree destinate a servizi pubblici o a verde pubblico attrezzato, la Corte distingue nettamente. L’inclusione in zona destinata a servizi non esclude di per sé l’edificabilità, ma la esclude quando le opere possono essere realizzate soltanto da soggetti pubblici attraverso esproprio. Se invece la destinazione tollera interventi privati o promiscui pubblico-privati, anche tramite convenzionamento, la vocazione edificatoria permane. Sul punto la Commissione regionale ha omesso ogni verifica.

La Corte accoglie poi il motivo sull’omessa motivazione relativa al presupposto soggettivo, avendo il giudice di appello ignorato le deduzioni sulla perdita di possesso per intervenuti provvedimenti espropriativi. Il sesto motivo resta assorbito. Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile per mancata impugnazione di una ratio autonoma; il secondo è fondato, non essendo stata correttamente affrontata la dedotta inedificabilità assoluta delle aree a parco pubblico.

La sentenza è cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *