Accertamento induttivo puro e presunzioni supersemplici con inversione dell’onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 8752 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui l’accertamento sia condotto con metodo induttivo puro a termini dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 o dell’art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972, l’amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e può fondare l’accertamento su presunzioni supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Ne deriva un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, cui spetta dimostrare che l’imponibile accertato non è stato conseguito, o lo è stato in misura inferiore. Il discrimine rispetto all’accertamento analitico induttivo risiede nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati contabili.

Il Fatto

La vicenda trae origine da indagini finanziarie svolte nell’ambito di un procedimento penale per frodi comunitarie. Dopo l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria all’utilizzo dei documenti acquisiti ai fini fiscali, la Guardia di Finanza redigeva un processo verbale di constatazione per il periodo d’imposta 2004-2006.

Sulla base di tale verbale, l’amministrazione invitava la società semplice agricola a giustificare le movimentazioni sui conti correnti, senza ottenere riscontro. L’ufficio rideterminava quindi l’imponibile con metodo induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e, per l’IVA, ex art. 51, comma 2, n. 2), d.P.R. n. 633 del 1972. La Commissione Tributaria Regionale, in appello, rigettava nel merito la pretesa erariale, ritenendo le presunzioni non assistite da adeguato impianto probatorio. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’amministrazione finanziaria è affidato a tre motivi. Il primo denuncia la violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e la falsa applicazione dell’art. 2727 c.c., per avere il giudice d’appello esigito, in presenza di un accertamento induttivo puro, presunzioni munite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La Corte ritiene la censura fondata. Il discrimine tra accertamento analitico induttivo e accertamento induttivo puro risiede nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati contabili. Nel secondo caso le omissioni sono così gravi da inficiare l’utilizzabilità anche degli altri dati, sicché l’ufficio può prescindere del tutto dalle scritture e determinare l’imponibile su elementi meramente indiziari.

Richiamando Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 33604 del 2019 e Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 4662 del 2023, la Corte ribadisce che in tale ipotesi sono ammesse presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c. (conf. Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 19191 del 2019), con il solo limite della necessaria determinazione induttiva dei costi relativi ai maggiori ricavi, a pena di violazione dell’art. 53 Cost.

La Corte precisa, inoltre, che l’inversione dell’onere della prova opera sia per le imposte dirette sia per l’IVA, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o lo è stato in misura inferiore (Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 15027 del 2014; Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 37260 del 2021). Il giudice tributario resta vincolato al principio iuxta alligata et probata partium.

Poiché la Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo di tali principi, considerando le movimentazioni bancarie prive di pregnanza indiziaria, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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