Agevolazione abitazione principale e residenze disgiunte dei coniugi (Cass. civ. Sez. V n. 10973 del 26.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU per l’anno 2012, il testo originario dell’art. 13, comma 2, seconda parte, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, subordina il riconoscimento dell’agevolazione per abitazione principale alla sola sussistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore dell’immobile, senza alcun riferimento al nucleo familiare. Il riferimento al nucleo familiare è stato introdotto soltanto dall’art. 4, comma 5, lett. a), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e confermato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con decorrenza dal successivo periodo d’imposta in forza dell’art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Ne consegue che, se due coniugi non legalmente separati hanno residenze e dimore abituali differenti, a ciascuno spetta l’agevolazione per l’abitazione principale, non essendo richiesta la convivenza del nucleo familiare.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso da Roma Capitale per insufficiente versamento dell’IMU relativa all’anno 2012, in relazione a un immobile di sua proprietà. L’ente locale aveva disconosciuto la riduzione d’imposta per abitazione principale sul presupposto che, nell’anno di riferimento, il coniuge del contribuente risiedesse, con le figlie, in un immobile diverso, situato nello stesso Comune e nel quale già fruiva dell’agevolazione.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso originario. La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo che la fissazione di dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi da parte di coniugi non legalmente separati determinasse un’autonoma fruizione dell’agevolazione e non legittimasse il beneficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione dell’ambito temporale di applicazione della nozione di abitazione principale. Il ricorrente deduce l’errata applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, per essere stato considerato il testo in vigore dal 2013 anziché quello vigente nell’anno d’imposta 2012, con conseguente indebita esclusione del beneficio.
Il motivo è fondato. La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa: il testo originario dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e la successiva formulazione dell’art. 13, comma 2, seconda parte, del d.l. n. 201 del 2011 non contenevano alcun riferimento al nucleo familiare, essendo l’agevolazione subordinata ai soli requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore, a prescindere dal suo status di coniugato.
Il riferimento al nucleo familiare è stato introdotto solo dall’art. 4, comma 5, lett. a), del d.l. n. 16 del 2012 e confermato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013. La Corte richiama la Corte cost. n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011 nel testo novellato, rimuovendo ex tunc il riferimento al nucleo familiare: tale intervento manipolativo non ha inciso sul testo originario della disposizione applicabile al 2012.
In forza del principio di irretroattività sancito dall’art. 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, le modifiche tributarie si applicano dal periodo d’imposta successivo. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5^, n. 4411 del 2020; Cass., Sez. Trib., n. 16230 del 2024) secondo cui le disposizioni dello Statuto del contribuente costituiscono criteri guida per l’interprete, ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria.
Pertanto, a seguito della Corte cost. n. 209 del 2022, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza del nucleo familiare: il beneficio spetta al possessore che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’immobile, anche se il coniuge risiede altrove, trattandosi di residenze diverse e non di una seconda casa. La sentenza impugnata non si è uniformata a tali principi. Il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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