IVA di gruppo: la compensazione infragruppo richiede garanzie ex art. 6 d.m. 13/12/1979 (Cass. civ. Sez. 5 n. 21105 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle eccedenze di credito IVA nell’ambito della dichiarazione annuale infragruppo, disciplinata dall’art. 6, comma 3, d.m. 13/12/1979, richiede la prestazione delle garanzie previste dal richiamato art. 38-bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. Il rinvio operato dal decreto ministeriale alla norma del 1972 non è abrogato dalla circostanza che quest’ultima regoli la garanzia per periodi inferiori all’anno. La mancata prestazione della garanzia o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio determina l’obbligo di versare all’ufficio l’importo corrispondente alle eccedenze compensate, senza che possa configurarsi alcun fenomeno di doppia imposizione.
Il Fatto
La società capogruppo e le società controllate avevano portato in compensazione, nella dichiarazione annuale IVA infragruppo relativa all’anno d’imposta 2013, le eccedenze detraibili, senza prestare la cauzione o la fideiussione richiesta né presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L’Amministrazione finanziaria aveva pertanto emesso un atto di recupero dell’IVA e di contestuale irrogazione delle sanzioni, avverso il quale le società avevano proposto ricorso.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo la compensazione avvenuta al di fuori delle ipotesi di legge. Le società contribuenti avevano quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 e lamentando un’errata sovrapposizione tra la disciplina delle eccedenze detraibili e quella dei rimborsi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui si contestava il richiamo all’art. 38-bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 operato dall’art. 6, comma 3, d.m. 13/12/1979. Dall’inequivoco tenore letterale della norma regolamentare emerge che la garanzia deve essere prestata, in alternativa al versamento dell’importo corrispondente, con riferimento alla dichiarazione annuale. Il richiamo all’art. 38-bis non riguarda la disciplina dei rimborsi ma le sole modalità di prestazione della garanzia.
Quanto alla dedotta interpretazione abrogante, la Corte ha precisato che l’art. 6, comma 3, d.m. 13/12/1979 è atto regolamentare espressamente richiamato dall’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, sicché la disciplina della garanzia per periodi inferiori all’anno non può determinarne l’abrogazione parziale. Il coordinamento tra le norme va inteso in relazione alle modalità di prestazione della garanzia che il decreto ministeriale prescrive obbligatoriamente in caso di mancato versamento degli importi portati in compensazione.
Con il secondo motivo le ricorrenti avevano denunciato l’omessa pronuncia sulla violazione dell’art. 110 t.u.i.r., relativo alla rettifica delle valutazioni del contribuente. La Corte ha ritenuto il parametro normativo evocato eterogeneo rispetto alla fattispecie concreta, riguardando i criteri di valutazione del reddito d’impresa e non la regolarità della compensazione IVA di gruppo, sicché la questione è stata ritenuta estranea alla fattispecie.
Con il terzo motivo veniva dedotta la violazione del divieto di doppia imposizione. La Corte ha chiarito che la disciplina della liquidazione dell’IVA di gruppo, diversa dal gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis ss., costituisce un meccanismo agevolativo che consente la compensazione verticale dei saldi IVA tra società del gruppo. Il meccanismo si realizza legittimamente solo con la prestazione delle garanzie, come già affermato da Cass. n. 25349/2020: in mancanza, l’importo deve essere versato, non configurandosi alcuna doppia imposizione ma una mera omissione di versamento dell’IVA dovuta. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.