Accertamento induttivo puro e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 8753 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo cd. puro, l’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’amministrazione finanziaria di prescindere dalle risultanze contabili e di fondarsi su presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Questi è tenuto a dimostrare di non aver conseguito il reddito accertato o di averlo conseguito in misura inferiore. Il giudice di merito che, valutando gli elementi addotti, ritenga assolto tale onere non esibisce alcun vizio di legge. Non è deducibile in cassazione la motivazione apparente quando il giudice d’appello abbia esposto, sia pure in forma sintetica, le ragioni della decisione.
Il Fatto
Nell’ambito di una verifica fiscale condotta nei confronti di una cooperativa, vengono rinvenute nove fatture asseritamente emesse dall’impresa di un imprenditore individuale, titolare di partita IVA, per un imponibile complessivo di poco superiore a ventimila euro. Dall’Anagrafe tributaria risulta che il contribuente, per il medesimo anno d’imposta, ha omesso la compilazione dei quadri RG/RF e la presentazione delle dichiarazioni ai fini IRAP e IVA.
L’amministrazione procede con accertamento induttivo puro, desumendo dall’ultimo numero cronologico delle fatture l’esistenza di ulteriori documenti ed applicando una percentuale di redditività settoriale. Il contribuente impugna l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo di aver cessato l’attività anni prima, di non aver mai intrattenuto rapporti con la cooperativa e di aver presentato denuncia-querela per la falsità delle fatture, disconoscendo le firme di quietanza. Il ricorso è accolto in primo grado; l’appello dell’ufficio è rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale, che ravvisa una inammissibile concatenazione di presunzioni. Ricorre per cassazione l’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’ufficio denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che il giudice d’appello abbia reputato sufficiente la sola denuncia-querela a dimostrare l’estraneità del contribuente alla fattispecie evasiva. La Corte ritiene la censura infondata, ricordando che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012, il sindacato sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo in presenza di motivazione mancante o apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di motivazione perplessa. Richiama Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e, in senso conforme, Cass. civ., Sez. I n. 7090 del 2022.
Nel caso concreto la grave anomalia motivazionale non sussiste. La Commissione Tributaria Regionale ha spiegato, sia pure sinteticamente, le ragioni dell’estraneità del contribuente e, soprattutto, ha desunto la prova non dalla sola denuncia-querela, ma da ulteriori elementi valutati congiuntamente: la documentazione attestante la cessazione dell’attività d’impresa, il difetto di mezzi di pagamento tracciabili e l’inverosimiglianza di ricavi di rilevante entità regolati esclusivamente in contanti.
Con il secondo motivo l’ufficio denuncia violazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c., sostenendo che il giudice d’appello avrebbe disatteso il regime probatorio proprio dell’accertamento induttivo puro e la possibilità di avvalersi di elementi indiziari.
La Corte ricostruisce con precisione il quadro normativo. L’art. 39, comma 2 legittima la rettifica sulla base di elementi presuntivi privi dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., con facoltà di prescindere dalle scritture contabili. Analogamente, in tema di IVA, opera l’art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972. Il discrimine tra accertamento analitico-induttivo e induttivo puro risiede nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati contabili. Nella specie l’accertamento è stato legittimamente condotto con il metodo induttivo puro e con presunzioni supersemplici, con conseguente inversione dell’onere della prova (richiamate Cass. civ., Sez. V n. 19191 del 2019 e Cass. civ., Sez. V n. 15027 del 2014).
Tuttavia, proprio alla stregua della motivazione impugnata, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto assolto l’onere di prova contraria attraverso gli elementi sopra indicati. Non si configura dunque alcuna violazione di legge. La Corte aggiunge che la censura presenta anche un profilo di inammissibilità, poiché contesta la valutazione del compendio istruttorio e sollecita un nuovo apprezzamento riservato al giudice di merito. Il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata alle spese di legittimità, liquidate in complessivi 6.200,00 euro.
Nota della Redazione
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