Accertamento IVA su operazioni soggettivamente inesistenti: onere probatorio e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 8912 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA e imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria che contesti la detrazione dell’imposta per operazioni soggettivamente inesistenti ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta, dimostrabile anche in via presuntiva sulla base di elementi oggettivi e specifici. Una volta assolto tale onere, incombe sul contribuente la prova di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, non rilevando la regolarità della contabilità o dei pagamenti. La valutazione degli indizi deve essere complessiva e non atomistica: la gravità, la precisione e la concordanza delle presunzioni semplici si desumono dall’esame congiunto degli elementi, in un contesto in cui ciascun indizio rafforza e trae vigore dall’altro. La motivazione apparente, quale vizio denunciabile in cassazione, è ridotta al “minimo costituzionale” e non comprende il semplice difetto di sufficienza.
Il Fatto
La società contribuente, prima della declaratoria di fallimento, aveva impugnato quattro avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativi agli anni 1998-2001, nonché l’avviso di rettifica IVA per il 1997 e l’atto di contestazione sanzioni, concernenti importazioni di materiali informatici nell’ambito di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi limitatamente alle imposte dirette e la sentenza di secondo grado, confermativa sul punto, era stata cassata dalla Corte di cassazione per difetto di motivazione su circostanze decisive. In sede di rinvio, il giudice aveva accolto l’appello della società, ritenendo che l’Agenzia non avesse dimostrato né la natura di cartiere delle cedenti né la consapevolezza della contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente verificato la tempestività del ricorso, considerando la sospensione feriale e i periodi di sospensione emergenziale dei termini processuali. Ha poi esaminato il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, rigettandolo: la decisione impugnata, pur sintetica, conteneva una ratio decidendi comprensibile, rispettosa del minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza successiva alla riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ..
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati invece accolti. La Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la consapevolezza del destinatario dell’operazione circa l’inserimento in una frode fiscale. Ha quindi censurato la sentenza impugnata per non aver considerato gli elementi contenuti nei PVC versati in atti, relativi alle caratteristiche delle società cartiere, alle dichiarazioni dell’amministratore della società di trasporti e ai rapporti commerciali con i fornitori. L’omesso esame di tali elementi ha inficiato anche la valutazione dell’elemento soggettivo, comportando la cassazione della sentenza.
La Corte ha precisato che il giudice di merito, nella rivalutazione del fatto, dovrà attenersi a un giudizio non atomistico degli indizi: la gravità, precisione e concordanza richieste dalla legge per le presunzioni semplici vanno desunte dall’esame complessivo degli stessi, in un contesto articolato in cui ciascun indizio si rafforza vicendevolmente, fermo restando il diritto del contribuente alla prova contraria. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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