Detrazione riqualificazione energetica: comunicazione tardiva all’ENEA non è decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 16423 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazioni fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, previsto dall’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento dell’agevolazione. In assenza di un’espressa comminatoria normativa, la decadenza non è desumibile né dal tenore della disposizione attuativa né da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico per le quali l’adempimento è prescritto. La comunicazione all’ENEA integra un obbligo di natura formale, la cui violazione non preclude il riconoscimento della detrazione.
Il Fatto
A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2009, l’Amministrazione finanziaria disconosceva alcuni oneri dedotti dal contribuente, tra cui la quota annuale di detrazione per le spese sostenute per la riqualificazione energetica dell’abitazione. L’Ufficio aveva rilevato la mancata presentazione della ricevuta di invio della documentazione all’ENEA. Su questa base veniva emessa una cartella di pagamento per l’importo complessivo di euro 1.514,64.
Il contribuente impugnava la cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, che accoglieva il ricorso annullando l’atto. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia rigettava l’appello principale dell’Agenzia. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, lamentando la violazione della normativa sulle agevolazioni energetiche.
La Motivazione della Corte
Il motivo è infondato. La Corte muove dal più recente orientamento secondo cui l’inosservanza del termine di novanta giorni per l’inoltro della comunicazione all’ENEA non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione. Il Collegio ritiene di dare continuità a tale indirizzo, rilevando che la decadenza non è evincibile in assenza di una espressa previsione normativa.
L’argomento fondato sulla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative non è decisivo. Esso attiene all’insuscettibilità di estensione analogica dei requisiti oggettivi e soggettivi dell’agevolazione, ma non consente di inferire alcunché sulla natura perentoria o meno di un termine. La tassatività dei termini stabiliti a pena di decadenza impone una previsione espressa.
L’art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007 si limita a stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono “tenuti” a trasmettere all’ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza prevedere alcuna comminatoria di decadenza. Tale silenzio non può essere colmato in via interpretativa, tenuto conto della finalità dell’adempimento. La Corte distingue la fattispecie da quella della mancata comunicazione al COP dell’inizio dei lavori di ristrutturazione, che trova nella norma primaria la fonte espressa della decadenza.
La Corte sottolinea inoltre che il rinvio operato dall’art. 1, comma 348, della legge n. 296/2006 alla legge n. 449/1997 e al D.M. n. 41/1998 è un rinvio fisso, e la normativa anteriore non prevedeva alcun onere di comunicazione all’ENEA. Il controllo dell’Amministrazione deve riguardare la dimostrazione dell’effettiva sostenibilità delle spese, mentre alla comunicazione all’ENEA è riconosciuta una finalità essenzialmente statistica.
Il Collegio richiama, per completezza, l’art. 16, comma 2-bis, d.l. n. 63/2013, che ha esplicitato in sede primaria la finalità di monitoraggio della comunicazione. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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