Iscrizione alla Cassa geometri sufficiente l’iscrizione all’albo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8825 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale. Dal momento in cui il geometra sceglie liberamente di iscriversi all’albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà verso i colleghi dai quali non può sottrarsi. Sono irrilevanti, in senso contrario, la natura occasionale dell’esercizio della professione, la mancata produzione di reddito e la mera iscrizione ad altra gestione INPS. Le previsioni statutarie che impongono l’obbligo contributivo anche a chi non svolge attività continuativa costituiscono legittima espressione dell’autonomia regolamentare della Cassa privatizzata e non estendono l’obbligo a nuove categorie di soggetti.

Il Fatto

La Cassa geometri aveva intimato a un professionista iscritto all’albo una cartella esattoriale per il pagamento di contributi soggettivi e integrativi, sanzioni e interessi, relativi agli anni dal 2008 al 2012. Il professionista si era opposto, ottenendo dal Tribunale di Sondrio l’annullamento della cartella.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 2019, aveva respinto il gravame della Cassa, confermando la decisione di primo grado. Il giudice territoriale aveva ritenuto presupposto indefettibile dell’iscrizione l’esercizio con carattere di continuità dell’attività professionale, requisito che nel caso concreto difettava, essendo state compiute soltanto sette pratiche di accatastamento di beni familiari nel periodo controverso. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi per l’inscindibile connessione e li accoglie. Il primo denuncia la violazione degli artt. 1 e seguenti del d.lgs. n. 509 del 1994, dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e dall’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, dell’art. 5 dello Statuto e dell’art. 38 Cost. Il secondo lamenta la falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10 e 22 della legge n. 773 del 1982 e del d.lgs. n. 509 del 1994.

Il Collegio richiama l’orientamento costante secondo cui, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo. La scelta volontaria di iscriversi comporta l’assunzione di obblighi di solidarietà verso i colleghi, che importano il pagamento di una contribuzione minima (Cass., sez. lav., n. 28188 del 2022). Il giudice di legittimità precisa che non ostano all’insorgere degli obblighi né la natura occasionale dell’attività né la mancata produzione di reddito, né la sola iscrizione ad altra gestione INPS.

La Corte valorizza l’art. 5 dello Statuto della Cassa, che impone l’iscrizione ai geometri che esercitano la libera professione «anche senza carattere di continuità ed esclusività». Tali previsioni definiscono il sistema contributivo in linea con i princìpi della legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi per l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., n. 4568 del 2021). Il requisito della continuità e i presupposti di fatto per il riconoscimento di tale carattere non estendono l’obbligo a nuove categorie di soggetti (Cass., sez. lav., n. 30191 del 2024).

La sentenza d’appello, nel reputare tamquam non essent le previsioni regolamentari, presta il fianco alle censure: queste sono qualificate come legittima espressione dell’autonomia regolamentare della Cassa privatizzata (sentenza n. 28188 del 2022). Le doglianze colgono nel segno anche sul profilo consequenziale della continuità: le previsioni applicabili non richiedono tale presupposto per il sorgere dell’obbligo contributivo. La Corte d’appello aveva accertato che, nel periodo controverso, il professionista ha curato sette pratiche di accatastamento di immobili familiari, attività che postulano l’impiego delle cognizioni tecniche proprie del geometra e vanno ricondotte all’esercizio della professione.

Il caso non è quindi assimilabile a quello deciso da Cass., sez. lav., n. 12695 del 2024, richiamato dalla parte controricorrente, dove i giudici di merito avevano accertato che nessuna attività professionale era stata svolta, con accertamento cristallizzato in doppia conforme. Per queste ragioni la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che rinnoverà l’esame secondo i princìpi ribaditi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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