Disconoscimento del rapporto di lavoro e onere della prova a carico dell’assicurato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13448 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In forza del potere di autotutela, l’INPS può disconoscere in radice l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, presupposto indefettibile del rapporto assicurativo, rendendo i contributi versati inidonei a costituire una valida posizione previdenziale. In tal caso, grava su chi intende far valere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato l’onere di provare in modo certo l’elemento qualificante della subordinazione, non potendosi fare affidamento sulla sola documentazione formale. La contestazione dei requisiti da parte dell’ente non integra un’eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, non incombendo sull’Istituto alcun onere di dimostrare l’insussistenza della pretesa.
Il Fatto
A seguito di un accertamento ispettivo presso un istituto scolastico paritario, l’INPS disconosceva il rapporto di lavoro subordinato formalmente costituito con una lavoratrice per i periodi dal 1° settembre 2015 al 31 gennaio 2018, annullando la relativa posizione assicurativa e previdenziale.
Il Tribunale accoglieva il ricorso della lavoratrice, ma la Corte d’appello, su gravame dell’Istituto, riformava la decisione, ritenendo che la lavoratrice non avesse fornito alcuna prova adeguata dell’esistenza di una effettiva prestazione lavorativa. La lavoratrice ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, con i quali la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per l’inversione dell’onere della prova e la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il costante orientamento per cui la motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione. Nel caso di specie, lo sviluppo motivazionale della sentenza impugnata è chiaro e completo, essendosi la Corte territoriale limitata a condividere le risultanze del verbale ispettivo, i cui rilievi sono stati ritenuti puntuali e analitici.
Quanto al primo motivo, la Corte di legittimità afferma che l’INPS, in forza del potere di autotutela, può annullare d’ufficio provvedimenti adottati in contrasto con la normativa vigente, con la conseguenza che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tale evenienza, è onere di chi intende far valere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato provare l’elemento tipico della subordinazione, non potendo la contestazione dell’ente qualificarsi come eccezione in senso stretto ma come mera difesa.
La Corte precisa inoltre che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza, mentre le dichiarazioni rese dagli interessati sono liberamente apprezzabili dal giudice. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’effettiva esistenza del rapporto, essendosi limitata a invocare la natura di prove legali della documentazione formale, la cui rispondenza alla realtà era stata contestata in sede ispettiva.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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