Nullità parziale delle fideiussioni omnibus e giudicato interno (Cass. civ. Sez. I n. 8826 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
I contratti di fideiussione omnibus conclusi a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità garante sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, legge n. 287/1990 e art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che dal contratto risulti una diversa volontà delle parti. L’estensione della nullità all’intero negozio costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata. In sede di legittimità la questione di nullità non riproposta come specifico motivo di appello e la censura che non investa la ratio decidendi della sentenza impugnata rendono il ricorso inammissibile.

Il Fatto

Alcune società e due fideiussori convenivano in giudizio l’istituto di credito davanti al Tribunale di Lecce per ottenere la restituzione di somme incassate a titolo di spese, competenze, giorni di valuta e capitalizzazione trimestrale degli interessi in relazione a distinti rapporti di apertura di credito, assistiti da fideiussioni solidali illimitate. Chiedevano l’accertamento della nullità delle condizioni contrattuali e delle garanzie, oltre alla condanna restitutoria e risarcitoria.

Il Tribunale accertava l’invalidità delle clausole, rideterminava i saldi e li compensava con i crediti della banca, determinando un saldo finale a favore di quest’ultima. La Corte di appello di Lecce, su gravame principale e incidentale, accoglieva entrambi, rideterminando le compensazioni con riferimento ai singoli rapporti e rilevando l’errore del primo giudice nell’attribuzione di un conto corrente. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; gli intimati non svolgevano difese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo lamentava la mancata rilevazione d’ufficio della nullità delle fideiussioni omnibus per contrasto con la disciplina antitrust, come accertato nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia. La Corte rileva che la questione non era stata riproposta come motivo di appello e che, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non era indicato specificamente il contenuto della motivazione di primo grado, così da non consentire di apprezzare l’esistenza di una statuizione idonea a escludere la formazione del giudicato interno.

Nel merito la Corte ribadisce che si tratta di nullità delle singole clausole e non dell’atto. Richiamando le Sezioni Unite n. 41994 del 2021 e le successive Sez. I n. 3248 del 2023 e n. 556 del 2023, afferma che la nullità parziale colpisce le sole clausole riproduttive dello schema vietato, salvo diversa volontà delle parti desumibile dal contratto. L’estensione della nullità all’intero negozio è eccezione che la parte interessata deve provare; sul punto la doglianza resta su un piano astratto, senza dimostrare che le parti non avrebbero concluso il contratto se avessero conosciuto la nullità delle singole clausole.

Il secondo motivo, incentrato sugli artt. 180 e 183 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla riforma del 2006, ripropone confusamente censure già svolte in appello sulla sentenza di primo grado, senza investire la ratio decidendi della pronuncia di appello.

Il terzo motivo, riferito agli artt. 1243, 35, 350, 274 e 40 cod. proc. civ., non impugna la motivazione della Corte territoriale, secondo cui il motivo di appello non poteva essere accolto per mancanza di allegazione di atti processuali, e nulla deduce sull’attualità dell’interesse ad impugnare rispetto allo stato dell’altro giudizio. Il ricorso è pertanto inammissibile, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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