Notifica dell’atto presupposto desumibile dalle sentenze di altro giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 8890 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della cartella di pagamento, la prova della notificazione dell’avviso di accertamento presupposto può essere desunta dalle sentenze rese in un diverso giudizio, allorché in esse sia stata affermata l’avvenuta notificazione di tale atto. L’accertamento così compiuto dal giudice di merito costituisce valutazione di fatto insindacabile in cassazione, ove sorretta da adeguata motivazione. La produzione in appello di tali sentenze è ammessa ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, nel testo vigente ratione temporis. La statuizione del giudice tributario che qualifica il concessionario per la riscossione come parte necessaria del giudizio, se non costituisce ratio decidendi, integra un mero obiter dictum e non è autonomamente censurabile.
Il Fatto
Il contribuente riceveva la notifica di una cartella di pagamento con cui gli veniva richiesta una somma rilevante a titolo di IRPEF per gli anni 1999 e 2000, sulla base di pregressi avvisi di accertamento asseritamente notificati in data anteriore.
Il contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, che accoglieva parzialmente il ricorso: dichiarava la cessazione della materia del contendere per l’anno 2000, a seguito di sgravio operato dall’Ufficio, e accoglieva il ricorso per l’anno 1999, rilevando la mancata prova della notificazione dell’avviso di accertamento presupposto. La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio e riconosceva la legittimità della cartella per l’anno 1999. Il contribuente ricorreva quindi in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 102 c.p.c., sostenendo l’insussistenza di un litisconsorzio necessario tra Ente creditore e concessionario per la riscossione.
Il motivo è inammissibile. La Corte rileva che l’affermazione della Commissione Tributaria Regionale circa la necessaria partecipazione del concessionario al giudizio rappresenta un mero obiter dictum, non integrando la ratio decidendi, che si fonda invece sulla ritenuta notificazione dell’atto presupposto. La censura cade quindi su un passaggio argomentativo non idoneo a sostenere la decisione.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), c.p.c., contestando la validità della notifica dell’atto presupposto desunta dalle sentenze di altro giudizio prodotte per la prima volta in appello.
Il motivo è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. Sotto il primo profilo, la censura ex art. 360, n. 5), non indica alcun fatto storico-naturalistico omesso, ma si limita a contestare la valutazione della prova della notificazione, che è stata invece presa in considerazione dal giudice di merito.
Sotto il secondo profilo, la Corte osserva che le sentenze del diverso giudizio sono state prodotte in appello, e ciò era consentito dall’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 nel testo vigente ratione temporis. Quanto alla prova dell’avvenuta notificazione, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, che tale prova fosse desumibile dalle sentenze dell’altro giudizio, nelle quali era stata affermata l’avvenuta notificazione dell’avviso di accertamento. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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