Curatore fallimentare può far valere nullità contratto bancario per difetto forma (Cass. civ. Sez. I n. 8889 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il curatore fallimentare è legittimato a far valere la nullità del contratto bancario non redatto per iscritto, in violazione dell’art. 117, primo e terzo comma, del d.lgs. n. 385/1993. La nullità prevista dalla norma configura una nullità di protezione, rilevabile d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 127, secondo comma, del d.lgs. citato, che il curatore può azionare anche a vantaggio della massa dei creditori, non essendo titolare di un interesse coincidente con quello del cliente bancario. Nei contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam la prova dell’esistenza e dei diritti che ne formano oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della scrittura, non surrogabile da altri mezzi probatori né dal contegno processuale delle parti. Nel procedimento di opposizione allo stato passivo sono inammissibili le domande nuove rispetto a quelle spiegate nella fase anteriore, non applicandosi il principio della mutatio consentita nel giudizio di primo grado.
Il Fatto
Una banca domandava l’ammissione al passivo del fallimento di una farmacia in via chirografaria per il residuo di un finanziamento accordato nel 2010. Il giudice delegato denegava l’ammissione perché la pretesa creditoria non risultava sufficientemente documentata. La banca proponeva opposizione, chiedendo l’ammissione per l’intero e, in subordine, per la sola sorte capitale. Il Tribunale rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese.
Il Tribunale rilevava che il contratto scritto, titolo della pretesa restitutoria, non era stato prodotto, che la prova del titolo non poteva desumersi dagli atti ricognitivi posti in essere prima del fallimento, attesa la posizione di terzietà del curatore, e che l’istanza subordinata integrava domanda nuova per diversa causa petendi. La banca ricorreva in Cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi investono la legittimazione del curatore e la natura della nullità. La Corte li respinge. Il curatore, cui l’art. 31 l.fall. devolve la gestione del patrimonio nell’interesse della collettività dei creditori, è legittimato a far valere la nullità ex art. 127, secondo comma, del d.lgs. n. 385/1993, nella specie del mutuo bancario per difetto di forma ad substantiam, e a farla valere a vantaggio dei creditori terzi.
Il Collegio richiama la propria elaborazione: la posizione di terzietà del curatore rispetto al fallito è prevista per assicurare una maggiore protezione della massa, come conferma l’art. 119, quarto comma, del d.lgs. citato, che gli riconosce il diritto di ottenere la documentazione dei rapporti bancari intrattenuti dal fallito. La nullità di protezione è rilevabile d’ufficio dal giudice. Cadono quindi le censure sulla pretesa necessità che essa sia fatta valere nell’esclusivo interesse del cliente e sulla validità del mutuo in quanto contratto reale per la dimostrata consegna della somma.
Il terzo motivo, sul riconoscimento di debito contenuto in atto pubblico e sull’estratto conto, è parimenti respinto. Per i contratti con forma scritta ad substantiam la prova richiede la produzione della scrittura, non sostituibile da altri mezzi probatori né dal comportamento processuale delle parti che abbiano ammesso l’esistenza del diritto costituito con l’atto non esibito. La Corte emenda ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. la motivazione del decreto nella parte in cui il Tribunale aveva negato rilevanza agli atti ricognitivi in ragione della terzietà della curatela.
Il quarto motivo, sull’omesso esame di fatto decisivo, è respinto. La nullità del titolo contrattuale comporta che la restituzione di quanto prestato segua ad altro titolo, nelle forme dell’indebito oggettivo. La domanda ex art. 2033 cod. civ. ha causa petendi propria, diversa da quella restitutoria correlata a un titolo contrattuale ancorché nullo. Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, di natura impugnatoria e disciplinato dall’art. 99 l.fall. in coordinamento con l’art. 101 l.fall., non sono ammissibili domande nuove rispetto a quelle della fase anteriore.
In dipendenza del rigetto la ricorrente è condannata alle spese di legittimità, con liquidazione come da dispositivo, e si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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