Motivazione per relationem nulla senza autonoma valutazione critica (Cass. civ. Sez. V n. 16440 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, quando il medesimo organo giudicante pronunci contestualmente più decisioni legate da pregiudizialità reciproca, la motivazione può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, anche se non passata in giudicato. È però necessario che la decisione non si limiti a indicare la fonte del rinvio: occorre riprodurre i contenuti mutuati e sottoporli ad autonoma valutazione critica, così da consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto motivazionale. In difetto, la sentenza è nulla per sostanziale carenza di motivazione, ai sensi dell’art. 132, comma 1, num. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui, ai fini IRPEF per il 2008, accertava un maggior reddito da distribuzione di utili extracontabili. La pretesa derivava dall’accertamento parallelo effettuato nei confronti della società di cui il contribuente era socio, con la conseguente rideterminazione delle imposte dovute.

Il contribuente impugnava l’atto e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, annullando l’avviso. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, che richiamava la coeva decisione di annullamento dell’accertamento societario. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo con cui si denuncia la carenza di motivazione della sentenza impugnata. Il giudice di appello, nel respingere il gravame, si era limitato ad affermare che il reddito del socio deve seguire quello societario annullato con separata e coeva sentenza, senza riprodurne i contenuti né valutarli criticamente.

Il Collegio ricostruisce il perimetro della motivazione per relationem. Quando il medesimo organo giudicante decide contestualmente più controversie in rapporto di consequenzialità necessaria e di pregiudizialità reciproca, il rinvio ad altra decisione è ammissibile. Il presupposto è che la motivazione non si esaurisca nella mera indicazione della fonte di riferimento.

La Corte precisa che devono essere riprodotti i contenuti mutuati e che questi devono diventare oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, benché connessa, causa. Solo così è possibile verificare la compatibilità logico-giuridica dell’innesto motivazionale.

Il principio è confermato dal richiamo alle Sezioni Unite n. 14814 del 2008, secondo cui la motivazione può essere redatta per relationem anche rispetto a decisione non passata in giudicato, purché riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di autonoma valutazione critica. Nella stessa direzione sono citate Cass. n. 5209 del 2018, Cass. n. 15884 del 2017 e Cass. n. 107 del 2015.

La Corte regionale non ha rispettato tale onere: il rinvio è rimasto sul piano della mera citazione della fonte, senza riproduzione dei contenuti e senza verifica della compatibilità dell’innesto. Ne deriva la nullità della sentenza per sostanziale carenza di motivazione. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. per mancata sospensione in attesa del passaggio in giudicato della sentenza presupposta, resta assorbito.

Il ricorso è pertanto accolto nel primo motivo. La sentenza viene cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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