La motivazione apparente del giudice del rinvio viola il minimo costituzionale e il dictum di Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 22197 del 28.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, e che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Il giudice del rinvio che non si uniformi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione viola l’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.. La sentenza che, nel qualificare un contratto come simulato, si limiti a riferimenti apodittici, senza confrontarsi con le clausole negoziali e con gli elementi presuntivi indicati nel dictum, è affetta da motivazione apparente e non rispetta il minimo costituzionale di cui all’art. 111 Cost.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività di produzione e commercio di semilavorati di metalli non ferrosi, impugnava un avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativo all’anno d’imposta 2006. L’Amministrazione finanziaria contestava la natura simulata di un contratto di locazione di un terreno edificabile, della durata di sei anni, con obbligo della conduttrice di costruire un capannone industriale, ritenendo che il negozio dissimulasse una cessione a tempo determinato del diritto di superficie. Un secondo rilievo riguardava l’irregolare applicazione del regime del reverse charge alle lavorazioni su rottami.
Accolta in primo grado l’istanza della contribuente, la Commissione tributaria regionale ne riformava la decisione, ravvisando la simulazione del contratto di locazione e la non corretta applicazione del reverse charge. La società proponeva ricorso per Cassazione, accolto parzialmente con rinvio, limitatamente ai motivi afferenti la natura simulata del contratto. Il giudice del rinvio confermava l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i primi due motivi di ricorso, concernenti rispettivamente la motivazione apparente della sentenza impugnata e la violazione del dictum fissato nella precedente sentenza di legittimità. Il Collegio rammenta che, nell’attuale quadro normativo, è censurabile in sede di legittimità la sola anomalia motivazionale che si sostanzi in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, riconducibile alle ipotesi della mancanza assoluta di motivi, della motivazione apparente, del contrato irriducibile tra affermazioni inconciliabili o della motivazione perplessa.
Il principio di diritto fissato dalla sentenza di rinvio imponeva al giudice del merito di accertare la natura simulata del contratto di locazione sulla base delle clausole negoziali e di elementi presuntivi, verificando se le parti avessero voluto realizzare gli effetti della costituzione di un diritto reale di superficie, ovvero limitarsi ad un rapporto obbligatorio. Il giudice del rinvio, al contrario, ha fondato la propria decisione su considerazioni relative alla contabilità aziendale, al metodo della partita doppia e all’inaffidabilità delle scritture, rivelatesi non conferenti con la questione controversa.
L’unico riferimento all’interpretazione del contratto risulta apodittico, essendosi il giudice limitato ad affermare la natura simulata del negozio senza svolgere l’indagine demandata. Tale carenza integra il vizio di motivazione apparente, che non rispetta il minimo costituzionale, e determina altresì la violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., per mancata uniformazione al principio di diritto enunciato dalla Corte. L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento dei restanti, relativi all’individuazione del contenuto rescindente della sentenza di legittimità e alla valutazione della prova presuntiva.
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Nota della Redazione
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