Notifica presso cancelleria: la costituzione dell’appellato sana la nullità (Cass. civ. Sez. I n. 8919 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
I vizi della notificazione relativi all’individuazione del luogo in cui essa è eseguita non attengono agli elementi costitutivi essenziali dell’atto: essi ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile con efficacia ex tunc. La sanatoria opera o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione in giudizio della parte intimata, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità, oppure in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte o su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ. Resta ferma, invece, la valutazione di merito sulla tardività della rinnovazione, che la corte territoriale ha ricondotto alla colpa del notificante.

Il Fatto

Una società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma aveva dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla stessa società contro la decisione del Tribunale che l’aveva condannata a pagare a una seconda società una somma di denaro, oltre accessori, per inadempimento alle obbligazioni derivanti da un contratto di cessione di azienda.

La corte territoriale, in motivazione, ha ritenuto l’appello non già improcedibile ma inammissibile, perché l’atto di impugnazione era stato notificato presso la cancelleria e non presso il domicilio eletto dall’appellata, individuato in un indirizzo di posta elettronica del suo difensore. La questione arriva in Cassazione per stabilire se la costituzione dell’appellata abbia o meno efficacia sanante rispetto a quel vizio di notificazione.

La Motivazione della Corte

La Corte territoriale aveva fondato l’inammissibilità su due ordini di ragioni concorrenti. La prima riguarda la rinnovazione tardiva della notifica nulla: sul punto la Suprema Corte ritiene la motivazione adeguata, perché il giudice di secondo grado ha accertato la colpa del notificante nell’aver fatto decorrere troppo tempo per la riattivazione del procedimento di sanatoria, richiamando l’ordinanza n. 34272 del 07/12/2023.

La seconda affermazione, relativa agli effetti della costituzione dell’appellato, è invece errata. La corte di merito aveva escluso che alla costituzione dell’appellata potesse attribuirsi alcun rilievo sotto il profilo dell’efficacia sanante.

La Cassazione afferma il contrario. Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando il luogo si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, rientrano sempre nella nullità dell’atto. Tale nullità è sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata spontaneamente o su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ.; sul punto è richiamata Cass., Sez. III, ordinanza n. 26544 del 11/10/2024.

La Corte respinge anche la tesi del P.G., secondo cui la costituzione avvenuta al solo fine di far constare la nullità non potrebbe avere in astratto effetto sanante. La nullità in questione è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione in giudizio dell’intimato, ancorché effettuata al solo fine di eccepire la nullità, come già affermato da Sez. L, ordinanza n. 7703 del 28/03/2018, Sez. III, sentenza n. 15190 del 19/07/2005 e Sez. L, sentenza n. 11140 del 11/06/2004.

Il ricorso è quindi accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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