Responsabilità amministratori non esecutivi e sanzioni Consob (Cass. civ. Sez. II n. 9019 del 05.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari, gli amministratori non esecutivi di una banca rispondono, a titolo di colpa, del deficit informativo dei prospetti quando le informazioni omesse siano necessarie all’investitore per un fondato giudizio sull’offerta. Il dovere di agire informati, sancito dall’art. 2381, sesto comma, cod. civ., non è rimesso alle segnalazioni degli organi delegati, ma impone ai consiglieri privi di deleghe di acquisire conoscenza effettiva della gestione. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob per la violazione dell’art. 94 TUF non hanno natura sostanzialmente penale, con la conseguenza che non operano la retroattività della disciplina più favorevole né i presidi processuali propri della materia penale.
Il Fatto
All’esito di una verifica ispettiva condotta presso un istituto di credito, la Consob, con delibera n. 19932 del 30 marzo 2017, ha applicato a un componente del consiglio di amministrazione della banca, in carica dal 2009, una sanzione pecuniaria per il cumulo giuridico tra due violazioni dell’art. 191 TUF. Gli si contestava l’omissione di informazioni rilevanti nei prospetti relativi a due aumenti di capitale deliberati nel 2014: le modalità di determinazione del prezzo delle azioni, la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e all’acquisto dei titoli e la compravendita delle azioni.
Il destinatario ha proposto opposizione davanti alla Corte d’appello di Venezia, che l’ha respinta. Ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in diciotto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte afferma anzitutto la giurisdizione del giudice ordinario sulle opposizioni alle sanzioni Consob. L’opposizione non è impugnazione dell’atto, ma introduce un giudizio ordinario sulla pretesa dell’autorità, con piena cognizione sulla legittimità e fondatezza del provvedimento. La richiesta di estendere per via additiva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è inammissibile, perché l’introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva può derivare solo da una scelta legislativa.
Nel merito informativo, il Collegio chiarisce che gli schemi comunitari di prospetto indicano solo le informazioni minime, di carattere non esaustivo. L’art. 94, secondo comma, TUF impone invece una clausola elastica e residuale: il prospetto deve contenere tutte le informazioni necessarie perché l’investitore pervenga a un fondato giudizio. Il giudice di merito ha indicato in modo puntuale le informazioni omesse, relative ai criteri di stima del valore delle azioni, al massiccio ricorso ai finanziamenti correlati e alle anomalie nella compravendita dei titoli.
Quanto all’elemento soggettivo, la responsabilità degli amministratori privi di deleghe non è oggettiva. Essa deriva dal non aver impedito fatti pregiudizievoli dei quali avrebbero potuto acquisire conoscenza di propria iniziativa, in forza dell’art. 2381, sesto comma, cod. civ. La disciplina regolamentare di settore, e in particolare la circolare della Banca d’Italia n. 285 del 2013, rafforza il ruolo del CdA e degli amministratori non esecutivi ma non autorizza alcuna preventiva deresponsabilizzazione. Nella specie, sussistevano inequivocabili segnali di allarme, dalla denuncia di un socio in assemblea alle vistose anomalie nella concessione dei fidi.
Sul piano probatorio, la Corte ribadisce che l’art. 3 della legge n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa: integrata e provata la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l’onere di dimostrare di aver agito senza colpevolezza. Non è quindi necessaria la dimostrazione concreta del dolo o della colpa.
Infine, la Corte esclude la natura sostanzialmente penale delle sanzioni Consob per violazione dell’art. 94 TUF. Da ciò consegue l’inapplicabilità della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 72 del 2015 alle violazioni anteriori e l’insussistenza dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale. Per le stesse ragioni il Collegio respinge l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non ravvisando alcun ragionevole dubbio interpretativo. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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