Responsabilità degli amministratori non esecutivi per il deficit informativo nei prospetti (Cass. civ. Sez. II n. 9018 del 05.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli amministratori non esecutivi di una banca, pur privi di deleghe, rispondono dell’illecito amministrativo di cui all’art. 94, comma 2, TUF per il deficit informativo dei prospetti di offerta al pubblico, allorché non dimostrino di avere adempiuto al dovere di agire informati sulla gestione e sull’organizzazione aziendale, desumibile dall’art. 2381, comma 6, cod. civ. e dalla disciplina regolamentare di settore. Le sanzioni Consob per violazione delle norme sull’intermediazione finanziaria, diverse da quelle di cui all’art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998, non hanno natura sostanzialmente penale, sicché non si applica lo ius superveniens mitigatore. Il giudizio di adeguatezza e proporzionalità della sanzione pecuniaria è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettati i limiti edittali e motivato.

Il Fatto

All’esito di una verifica ispettiva condotta presso un istituto di credito, la Consob ha applicato a un componente del consiglio di amministrazione, privo di deleghe, la sanzione pecuniaria complessiva di euro 30.000,00 per l’omissione di rilevanti informazioni nei prospetti relativi a due aumenti di capitale deliberati nel 2014. Nel dettaglio, erano contestate la mancata rappresentazione delle modalità di determinazione del prezzo delle azioni, dell’imponente fenomeno del cosiddetto “capitale finanziato” e della compravendita dei titoli.

L’opponente ha chiesto l’annullamento della sanzione. La Corte d’appello di Venezia ha respinto le censure e ha ridotto la misura a euro 26.500,00, escludendo solo l’addebito relativo al blocking period. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, cui la Consob ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema della imputazione soggettiva dell’illecito. Il ricorrente sosteneva che la responsabilità per le carenze del prospetto grava sull’emittente e sui redattori, non sugli amministratori non esecutivi. Il Collegio richiama il coordinamento degli artt. 2, 3 e 6 della legge n. 689 del 1981 e la costante giurisprudenza: risponde della violazione amministrativa la persona fisica cui è riferibile l’azione o l’omissione; la responsabilità della società ha carattere solidale e si aggiunge, senza sostituirla, a quella dell’autore materiale. La censura è quindi infondata.

Quanto al momento di assunzione della carica, la Corte osserva che il ricorrente era in carica durante il periodo rilevante della violazione, compreso tra l’approvazione Consob del documento di registrazione e la chiusura del periodo di offerta. La sentenza di merito ha inoltre chiarito che la condotta sanzionata è quella dell’art. 94, comma 2, TUF, e che il riferimento al mancato aggiornamento del prospetto ex art. 94, comma 7, TUF costituisce notazione marginale, non fondante della decisione. La natura permanente della violazione è coerente con la giurisprudenza di legittimità.

Sul terzo motivo, il ricorrente deduceva la necessaria disapplicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 72 del 2015, sostenendo la natura sostanzialmente penale della sanzione secondo i criteri Engel. La Corte ribadisce l’orientamento consolidato: le sanzioni Consob in materia di intermediazione finanziaria, diverse da quelle dell’art. 187-ter TUF, non hanno natura penale. La Corte cost. n. 63 del 2019 ha limitato la retroattività in mitius al solo illecito dell’art. 187-bis TUF. Il grado di afflittività va valutato avendo riguardo alla platea dei destinatari, che nel caso degli amministratori di banca presentano condizioni socio-economiche omogenee al prestigio della carica.

Il quarto motivo censurava la sproporzione della sanzione rispetto alla durata ridotta della carica. La Corte richiama il principio secondo cui la dosimetria è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, incensurabile se rispettati i limiti edittali. Il sanzionato non può dedurre l’illegittimità dal trattamento riservato ad altri esponenti, ma deve dimostrare l’intrinseca illegittimità della misura a lui inflitta. La durata ridotta della carica non comporta un’automatica riduzione.

Il quinto motivo, relativo alla mancata considerazione delle condizioni economiche, è inammissibile: introduce questione nuova non esaminata nel merito e difetta di specificità, non offrendo alcuna prova sulla capacità finanziaria del ricorrente. Il ricorso è nel complesso rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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