Credito collegato: la decadenza consumeristica opera anche contro il finanziatore (Cass. civ. Sez. I n. 12180 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di contratti di credito collegati, la risoluzione del contratto di finanziamento presuppone che il contratto di fornitura sia a sua volta risolvibile per inadempimento di non scarsa importanza. Il giudice adito con la domanda risolutoria deve quindi verificare, ove sia stata proposta la relativa eccezione, se il difetto di conformità del bene sia stato tempestivamente denunciato dal consumatore. La decadenza prevista dall’art. 132, comma 2, cod. cons. opera anche ai fini della tutela speciale accordata dall’art. 125-quinquies t.u.b.: la scelta legislativa di avvalersi della facoltà riconosciuta dall’art. 5, paragrafo 2, dir. 1999/44/CE non tollera che l’onere di denuncia resti privo di conseguenze quando il bene sia collegato a un finanziamento.

Il Fatto

I ricorrenti avevano acquistato un impianto fotovoltaico e stipulato un contratto di finanziamento per il relativo pagamento. Ricevuto un decreto ingiuntivo per la quota residua del rimborso, proponevano opposizione chiedendo la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 125-quinquies t.u.b., deducendo inadempienze della fornitrice nella consegna dell’impianto.

Il Tribunale revocava il decreto, dichiarava risolto il finanziamento e condannava la banca alla restituzione dei ratei. La Corte di appello, in riforma, rigettava l’opposizione applicando la decadenza di cui all’art. 132 cod. cons., per essere la denuncia dei difetti intervenuta oltre due mesi dalla scoperta. La società subentrata al finanziatore resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato infondato. La Corte ricostruisce il rapporto tra i due rimedi: la risoluzione del contratto di credito discende dall’essere il contratto di fornitura suscettibile di risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza, secondo il rinvio dell’art. 125-quinquies t.u.b. all’art. 1455 cod. civ.. Il collegamento non è dunque automatico, ma passa per l’accertamento della risolvibilità del contratto di vendita.

Su questo innesto opera la disciplina consumeristica. Il legislatore italiano ha esercitato la facoltà, concessa agli Stati membri dall’art. 5, paragrafo 2, dir. 1999/44/CE, di subordinare i diritti del consumatore all’onere di denunciare il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta. Ne segue che la risoluzione del contratto di beni di consumo è attingibile solo se quella denuncia sia stata effettuata, sempre che l’eccezione sia stata proposta: la decadenza, infatti, non è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2969 cod. civ..

La Corte esclude che il ragionamento muti quando si discuta del rimedio dell’art. 125-quinquies t.u.b.. Il giudice deve accertare se il contratto di fornitura possa essere risolto e, a tal fine, verificare preliminarmente la tempestività della denuncia. Una soluzione diversa sarebbe priva di ragionevolezza: non si comprende perché la decadenza operi quando la vendita è considerata isolatamente e non quando sia collegata al finanziamento, né perché chi eroga il credito, estraneo alla dinamica attuativa della fornitura, debba subire le conseguenze di un inadempimento non opponibile al fornitore.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di correlazione con la decisione impugnata, che ha espressamente raccordato l’art. 125-quinquies con le norme del codice del consumo. La Corte rileva l’assorbente rilievo della mancata denuncia e l’inammissibilità delle doglianze sul momento di scoperta dei vizi, involgenti accertamenti di fatto. Il terzo motivo è inammissibile: l’omesso esame di documenti non è vizio deducibile e la censura di omesso esame di fatto decisivo non rispetta il rigoroso onere di indicazione del fatto storico, del dato, del come, del quando e della sua decisività, secondo Cass. Sez. U. n. 8053 e n. 8054 del 2014; la produzione documentale non surroga la deduzione difensiva. Il quarto motivo cade per carenza di specificità, non essendo identificati i mezzi istruttori non ammessi, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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