Inquadramento e declaratorie contrattuali non allegate: la Cassazione cassa con rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9026 del 05.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di inquadramento contrattuale, il giudice non può fondare la qualifica riconosciuta al lavoratore su declaratorie contrattuali che non siano state espressamente allegate dalla parte interessata, né può applicare un contratto collettivo diverso da quello concretamente applicato dal datore di lavoro, ove di tale diverso contratto non risulti provata l’applicazione al rapporto. Ove il datore abbia ritualmente dedotto tali lacune dell’atto introduttivo, rilevando sin dalla costituzione la mancata indicazione delle declaratorie proprie del contratto invocato e l’applicazione di un contratto diverso, il giudice del merito non può ignorare tali difese, assumendo esse rilievo decisivo sia per l’inquadramento sia per le conseguenti differenze retributive. Ne deriva la cassazione con rinvio della sentenza che abbia pronunciato condanna sulla base di declaratorie e conteggi riferiti a un contratto collettivo invocato ma non applicato.
Il Fatto
La vicenda riguarda un rapporto di lavoro nel settore commercio. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice all’inquadramento nel secondo livello del contratto collettivo nazionale del commercio per un determinato arco temporale, condannando il datore al pagamento di differenze retributive per tredicesima, quattordicesima, straordinario e TFR. La stessa Corte aveva invece confermato il licenziamento della lavoratrice, addetta alla cassa e responsabile del magazzino.
Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, nove doglianze, contestando tra l’altro il riferimento a declaratorie contrattuali mai allegate dalla controparte e l’applicazione di un contratto collettivo diverso da quello effettivamente applicato. La lavoratrice ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, per la loro connessione, e li ritiene fondati. Il percorso argomentativo muove da un dato processuale essenziale: dagli atti risulta che la lavoratrice non ha indicato espressamente le declaratorie contrattuali invocate per inquadrare le proprie mansioni, essendosi limitata a produrre conteggi riferiti al contratto collettivo dal medesimo richiamato.
In secondo luogo, il contratto collettivo invocato dalla lavoratrice risulta diverso da quello applicato dal datore di lavoro. Quest’ultimo, per converso, non risulta mai essere stato prodotto in giudizio. Ne consegue che la sentenza impugnata ha fatto riferimento a declaratorie mai indicate dalla lavoratrice e a un contratto collettivo diverso da quello applicato dal datore, come emerge anche dalle stesse ammissioni della parte convenuta nel controricorso, la quale riconosce che le declaratorie richiamate dalla Corte territoriale appartengono al contratto prodotto dalla lavoratrice, del quale manca però qualsiasi prova di applicazione al rapporto.
Il Collegio valorizza la circostanza che il datore di lavoro aveva ritualmente introdotto in giudizio le proprie difese avverso le evidenziate lacune dell’atto introduttivo. Egli aveva rilevato, sin dalla memoria di costituzione, sia la mancata indicazione delle declaratorie contrattuali proprie del contratto invocato, sia la non applicabilità del contratto medesimo e l’applicazione di un contratto diverso, accompagnando tali deduzioni con fonti di prova quali le buste paga della lavoratrice e la lettera di assunzione, che richiamavano un contratto collettivo diverso da quello invocato in giudizio.
Tali deduzioni sono ritenute decisive, assumendo rilievo tanto per l’inquadramento del lavoratore quanto per le conseguenti differenze retributive invocate. Esse, tuttavia, non sono state considerate dalla Corte territoriale. Da qui la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame. Gli altri motivi restano assorbiti, e la sentenza, che non si è attenuta al principio esposto, va cassata anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Nota della Redazione
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