Inammissibile la memoria difensiva senza controriscorso e il ricorso privo di autosufficienza (Cass. civ. Sez. III n. 11280 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte contro cui è diretto il ricorso per cassazione che non deposita il controricorso nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale; pertanto, ove il ricorso sia trattato con il rito camerale senza intervento delle parti, la memoria difensiva tardivamente depositata è inammissibile. Il ricorso per cassazione che assuma l’aspecificità dell’atto di appello deve riprodurne il contenuto, almeno in forma riassuntiva, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza. È parimenti inammissibile il motivo che non indichi specificamente i documenti su cui si fonda, non consentendo alla Corte di valutarne la decisività.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi avverso un precetto notificatogli per il pagamento di una somma di denaro in forza di un atto di concessione volontaria di ipoteca. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo il debito estinto mediante pagamenti e cessioni di crediti.

La società opposta propose appello e la Corte d’appello accolse il gravame, riformando integralmente la decisione di primo grado. Il giudice d’appello fondò la propria decisione su un verbale di riconoscimento del debito, non disconosciuto dal ricorrente, e considerò irrilevanti i pagamenti documentati perché antecedenti a tale ricognizione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’art. 370 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023. La norma impone alla parte che intende contraddire di depositare il controricorso entro quaranta giorni dalla notificazione, a pena di decadenza dalla facoltà di presentare memorie. Poiché la società resistente aveva depositato solo una memoria difensiva, senza preventivo controricorso, la Corte ne dichiara l’inammissibilità, richiamando le proprie ordinanze n. 17030/2021, n. 34791/2021 e n. 8678/2025.

Il primo motivo, che denunciava la violazione dell’art. 342 c.p.c. per non aver l’appello rilevato l’inammissibilità del gravame per aspecificità, è dichiarato inammissibile per totale difetto di autosufficienza: il ricorrente non aveva riprodotto il contenuto dell’atto di appello, nemmeno in forma riassuntiva, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza (Cass. n. 3612/2022).

Il secondo motivo, relativo alla mancata sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale, è anch’esso inammissibile. La Corte rileva che il ricorrente non censura la ratio decidendi fondata sull’utilizzabilità del documento non disconosciuto. Inoltre, il motivo difetta di autosufficienza e risulta criptico sull’oggetto del procedimento penale pendente.

La Corte osserva che si pretenderebbe di configurare una pregiudizialità necessaria tra il giudizio civile e un processo per calunnia, i cui esiti non potrebbero eliminare gli effetti rappresentativi del documento contestato (Cass. n. 2524/2006). Si tratterebbe, a tutto concedere, di mera pregiudizialità logica, non tecnico-giuridica, unica ipotesi che giustificherebbe la sospensione ex art. 295 c.p.c. (Cass. n. 12999/2019).

Il terzo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo stati specificamente indicati i documenti su cui si fondava la censura. Il quarto motivo è parimenti inammissibile sotto plurimi profili, anche in relazione all’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 20867/2020 sulla giustiziabilità della pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con conseguente applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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