Definizione agevolata ex l. 130/2022 estingue il giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 9024 del 05.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi della l. n. 130/2022, intervenuta prima della decisione, determina l’estinzione del giudizio di cassazione per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La Corte non esamina i motivi di ricorso e dichiara estinto il processo. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale e restano a carico di chi le ha anticipate, salva la compensazione ove non emerga un autonomo interesse alla decisione di merito.
Il Fatto
La società agricola contribuente riceveva un avviso di accertamento per il 2009, con ripresa a tassazione derivante dal mancato superamento del test di operatività previsto dall’art. 30, primo comma, della legge n. 724/1994. Secondo l’amministrazione finanziaria la società era una società di comodo, priva di effettiva attività, e il patrimonio immobiliare risultava sproporzionato rispetto agli esigui utili dichiarati e alla conduzione in perdita.
All’accertamento verso la società seguivano, per trasparenza, analoghi avvisi verso i soci persone fisiche. Entrambi i gradi di merito si concludevano favorevolmente alla parte contribuente. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi; i contribuenti resistevano con controricorso e, in prossimità dell’adunanza, depositavano memoria attestante la definizione agevolata della controversia.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia aveva articolato due censure. Con il primo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 724/1994 e dell’art. 2697 cod. civ., lamentando che i giudici di merito avessero ravvisato una causa automatica di disapplicazione della disciplina sulle società non operative nella natura agricola della società, alterando il riparto dell’onere probatorio a carico della parte privata.
Con il secondo motivo deduceva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, censurando la motivazione meramente apparente della sentenza impugnata.
I contribuenti hanno però documentato, con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la regolare definizione agevolata di tutte le controversie ai sensi della l. n. 130/2022. Il perfezionamento della definizione fa venir meno l’interesse alla decisione dei motivi proposti.
Il Collegio ne ha tratto la estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate. L’accoglimento della domanda di definizione agevolata prevale così su ogni valutazione nel merito dei motivi, che restano assorbiti.
Nota della Redazione
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