Cessione totalitaria quote non configura cessione azienda per imposta registro (Cass. civ. Sez. V n. 6018 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come riformulato dall’art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205 del 2017 e dichiarato di interpretazione autentica dall’art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, impone di applicare l’imposta secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, sulla base dei soli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Ne consegue che la cessione totalitaria di quote sociali non può essere riqualificata come cessione di azienda valorizzando la sostanza economica dell’operazione complessiva: gli effetti giuridici dell’atto registrato hanno ad oggetto la partecipazione societaria, non l’azienda, che resta nella titolarità della società. L’eventuale funzione antielusiva deve essere perseguita applicando l’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, con i relativi presupposti sostanziali e le garanzie procedimentali.

Il Fatto

Una società straniera, subentrata per intero nel capitale di una newco italiana, ha ricevuto un avviso di liquidazione dell’imposta di registro. L’Ufficio, muovendo dalla sequenza degli atti formalizzati dalle parti, aveva riqualificato l’operazione — costituzione della nuova società, aumento di capitale mediante conferimento di ramo d’azienda e successiva cessione totalitaria delle quote — come cessione di azienda, applicando la maggiore imposta.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, riformando la decisione di prime cure, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione. In un distinto giudizio, l’Agenzia ha impugnato la sentenza che aveva rigettato il proprio appello contro l’annullamento di un avviso di rettifica e liquidazione, recante rideterminazione del valore dei beni ceduti in via consequenziale. I due ricorsi sono stati riuniti per connessione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria il ricorso della contribuente e ritiene fondati il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente perché espongono profili di una medesima quaestio iuris. Ne consegue l’assorbimento dei motivi residui.

Il collegio ricostruisce l’evoluzione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986. Nel testo originario la disposizione, di natura interpretativa e non antielusiva, consentiva di riqualificare la cessione totalitaria di quote come cessione di azienda, attribuendo rilievo preminente alla causa reale del negozio e al collegamento funzionale fra più atti.

La riformulazione del 2017 ha però mutato le coordinate regolative: l’imposta si applica «sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati». La Corte ricorda che Corte cost. n. 158 del 2020 e Corte cost. n. 39 del 2021 hanno escluso profili di illegittimità costituzionale, valorizzando la natura di imposta d’atto del tributo di registro.

Con la giurisprudenza successiva — Cass. n. 2677 del 2022, Cass. n. 10688 del 2021, Cass. n. 9065 del 2021 — si è precisato che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma sopravvive solo entro i limiti dell’unicità del dato documentale, imponendo un’interpretazione ab intrinseco del gestum. La funzione antielusiva, invece, va fatta valere con l’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000.

Nel caso concreto, la tassazione dell’atto di cessione delle quote andava correlata agli effetti giuridici dell’atto tipico presentato per la registrazione, che riguardano la partecipazione societaria e non l’azienda. La pretesa antielusiva non poteva fondarsi su un’interpretazione complementare sorretta da elementi extratestuali. La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente.

Quanto al secondo giudizio, la Corte osserva che l’atto di rideterminazione della base imponibile costituiva mero svolgimento della pretesa impositiva presupposta, ormai caducata dal passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento. Il ricorso dell’Agenzia è pertanto inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse; la motivazione della sentenza impugnata va corretta, restando conforme a diritto il dispositivo. Le spese dei giudizi riuniti sono integralmente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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