Procura su foglio separato e ricorso inammissibile in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 9163 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità la procura alle liti apposta su foglio separato, ancorché materialmente congiunto al ricorso, non può ritenersi speciale per il solo fatto dell’unione materiale all’atto. La validità è esclusa quando la procura rechi espressioni e clausole riconducibili ad attività proprie di altri giudizi o fasi processuali — quali la facoltà di chiamata di terzi, il potere di deferire giuramento, le domande riconvenzionali, l’accettazione di rendiconti, l’attestazione in ordine alla mediazione — e difetti di ogni riferimento, anche solo indiretto, alla controversia e alla sentenza impugnata. In tal caso la procura è nulla e non inesistente, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente e non del difensore.
Il Fatto
Il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale avverso una cartella di pagamento, deducendo la mancata notifica dell’atto e la conseguente prescrizione dei crediti erariali. Il giudice di primo grado accolse il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, riconobbe la correttezza della notificazione eseguita presso il domicilio del contribuente, in sua assenza nelle mani del portiere, richiamando la possibilità di produrre documenti in appello ai sensi dell’art. 58, d.lgs. n. 546 del 1992.
Avverso tale pronuncia il contribuente propose ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. e sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione sull’eccezione di prescrizione. L’Agenzia delle entrate resistette con controricorso, eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità. La procura risultava rilasciata non in calce o a margine del ricorso, ma su foglio separato, materialmente spillato all’atto. Il Collegio rileva che la quinta pagina, quella della procura, è priva di numerazione progressiva, mentre la relata di notifica riporta la pagina “5 di 5”. La procura non è datata, non richiama la sentenza impugnata e non è qualificata come “speciale”.
Il dato decisivo è il tenore della procura stessa. Essa conferisce il mandato in ogni fase, stato e grado del giudizio, includendo le fasi di opposizione, cautelari ed esecutive, la facoltà di chiamata di terzi, il potere di deferire giuramento, la proposizione di domande riconvenzionali e l’accettazione di rendiconti; contiene inoltre l’attestazione dell’informazione del cliente in ordine all’obbligo di accesso alla mediazione prevista dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010. Si tratta di clausole incompatibili con una procura destinata al giudizio di legittimità.
Il Collegio richiama il principio per cui, nel giudizio di cassazione, la procura apposta a margine del ricorso è per sua natura speciale, senza necessità di specifico riferimento al giudizio in corso, poiché la specialità deriva dall’incorporazione materiale all’atto. Tale conclusione non vale per la procura su foglio separato, dovendosi escludere la validità in presenza di espressioni proprie di altri giudizi o fasi processuali, o che non consentano di evincere in modo univoco la volontà di proporre impugnazione per cassazione (Cass. 11 agosto 2022, n. 24671).
La Corte considera inoltre le ipotesi in cui il requisito di specialità è stato ritenuto soddisfatto: la procura su foglio separato unito al ricorso che faceva espresso riferimento al giudizio dinanzi alla Suprema Corte (Cass., 17 gennaio 2022, n. 1165), oppure quella recante il richiamo all’art. 373 cod. proc. civ. (Cass., 28 marzo 2022, n. 9935). Nel caso esaminato manca ogni riferimento, anche solo indiretto, alla controversia, alla sentenza impugnata e al giudizio di legittimità.
La procura è dunque nulla ai sensi degli artt. 83, secondo comma, e 365 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso. Quanto alle spese, la Corte ne dispone la liquidazione a carico del ricorrente, ponendo parimenti a suo carico il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in applicazione del principio per cui, in caso di inammissibilità conseguente a nullità della procura, detto versamento grava sulla parte e non sul difensore (Sez. U n. 15177 del 2021).
Nota della Redazione
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